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Trasmissione dei corrispettivi, regolarizzazione senza sanzioni fino al 30 aprile 2020

 

Con la presente si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 6/E/2020 (allegata alla presente), ha fornito chiarimenti con riguardo alla trasmissione telematica dei corrispettivi, per coloro per i quali l’obbligo è entrato in vigore già nel secondo semestre 2019, permettendo a quest’ultimi di provvedere all’eventuale mancato invio dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2020.

Fermo restando che i contribuenti, qualora privi di registratore telematico nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, possano continuare, fino al momento di disponibilità dello stesso:
• certificare i corrispettivi attraverso scontrini e ricevute fiscali cartacee;
• inviare telematicamente i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• liquidare correttamente nei termini l’Iva;

e ricordando che non sussiste l’obbligo di cui sopra se le operazioni sono documentate con fattura elettronica o se le attività rientrano in una delle fattispecie di esonero previste dal D.M. 10.05.2019, come da ultimo modificato dal D.M. 24.12.2019 (rif. Nota Uff. Trib. del 08/01/2020), con la risoluzione in oggetto si precisa che le sanzioni amministrative previste in caso di mancata trasmissione telematica dei corrispettivi saranno applicate solo in caso di trasmissione dei dati (riferiti al secondo semestre 2019) successiva al 30 aprile 2020, termine previsto per la presentazione della dichiarazione Iva 2019.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alle sedi Faib territoriali.