Resta lo sciopero per lo stralcio definitivo dei carburanti dall’obbligo e per la definizione del volume d’affari
Con una nuova circolare, la 15/E, l’Agenzia delle entrate, specifica ulteriormente la disciplina riguardante la “memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi” pubblicata in seguito alle modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, al D.L. n.34 del 30 aprile 2019 (c.d. D.L.
Crescita) recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
Diverse le novità apportate che in parte rispondono alle esigenze poste dalla categoria in ordine all’entrata in vigore dell’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio per gli esercenti che superano i 400 mila euro di fatturato, recependo in sostanza la richiesta di uno slittamento de facto al 1 gennaio 2020. Restano le altre richieste della categoria, alla base dello sciopero, di uno stralcio definitivo dei carburanti dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la richiesta di definizione normativa del volume d’affari dei gestori carburanti da intendersi sempre al netto del costo di fornitura, come già previsto ai fini dell’accesso al regime di contabilità semplificata. Quindi, sciopero confermato.
Tornando alla circolare dell’Agenzia in merito a quanto riportato in sede di
conversione del “D.L. Crescita” si evidenzia- per i fatti qui più rilevanti- il dato che, qualora il Soggetto obbligato non sia ancora in possesso del registratore telematico, avrà la possibilità di:
Assolvere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro “i più ampi termini”, senza ulteriori specificazioni, rispetto a quelli attualmente previsti;
Adempiere all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi tramite l’emissione classica dello scontrino fiscale con registratore di cassa già in uso o tramite
compilazione della ricevuta fiscale. Si sottolinea che tale possibilità è ammessa esclusivamente fino al giorno/momento di attivazione del
registratore telematico e, in ogni caso, non oltre il semestre iniziale e dunque fino al 31 dicembre 2019.
Faib ritiene un primo significativo successo questo chiarimento dell’Agenzia che tuttavia non risolve il problema posto di un definitivo stralcio dei carburanti dall’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi e non risolve una volta per tutte la definizione giuridica e fiscale di volume d’affari dei gestori carburanti, alla base di notevoli difficoltà in diversi ambiti operativi delle gestioni. Per questo la Faib continua a sostenere la necessità di una forte protesta da indirizzare alle istituzioni con la chiusura degli impianti il 17 luglio pv. Centrato sulle seguenti richieste:
- Richiesta incontro urgente al Mef e all’agenzia delle Entrate
- Riapertura del tavolo del Mef su tutta la materia fiscale e con l’ Agenzia delle Entrate;
- prolungamento del periodo non sanzionabile per errori formali nella compilazione delle fatture elettroniche
- Definizione del volume d’affari dei distributori al netto del prezzo corrisposto al fornitore
- escludere per sempre i carburanti dalla memorizzazione e trasmissione telematica
- semplificazione delle procedure connesse all’emissione del das elettronico senza accelerazioni prevedendo che lo stesso potrà essere adottato con l’adeguamento degli impianti con strumenti di alta automazione, a cura dei titolari di autorizzazione
- prevedere il rinvio o un periodo sperimentale di adozione degli Isa .
Leggi nota tecnica dell’Ufficio tributario Confesercenti