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Tarsu. Importante sentenza della Commissione Tributaria di Campobasso su istanza della Faib

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con la Sentenza di merito n. 56-3-10 depositata lo scorso 16 febbraio, ha accolto il ricorso presentato da una società in accomandita semplice con sede nel Comune di Termoli (esercente l’attività di distribuzione di carburanti su apposita area adibita) assistita dalla Faib Molise avverso un avviso di accertamento della TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani) inoltrato dall’ente locale all’azienda stessa in relazione ai periodi d’imposta dal 2003 al 2008.
Nella fattispecie l’Ufficio tributi del predetto Comune, in ordine alla presunta area imponibile gestita dall’impresa ricorrente durante i sei anni di riferimento, aveva accertato il pagamento della tassa in esame e le sanzioni amministrative con gli interessi, per l’importo complessivo di € 51.995,77.
Viceversa tale avviso è ritenuto, dalla Commissione tributaria adita, in aperto contrasto con la Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 21 dicembre 1990 (Criteri di applicazione della TARSU per gli esercenti la distribuzione dei carburanti), che prevede l’esenzione dalla tassa stessa per le superfici:

· improduttive di rifiuti solidi urbani concernenti l’attività svolta nella stazione di servizio (es. locali inagibili, aree impraticabili o recintate ecc.);

· meramente accessorie rispetto all’attività principale (es. aree verdi o aiuole ornamentali, aree destinate alla sosta temporanea gratuita degli avventori o al passaggio degli autoveicoli ecc.), ferma restando la tassazione autonoma per l’officina di riparazione e per ogni ulteriore locale con funzioni distinte dalla stazione di servizio;

· escluse a norma di legge dalla tassazione sui rifiuti solidi urbani, perché produttive di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

La Commissione provinciale di Campobasso rileva altresì che nel caso di specie il sopralluogo del Comune di Termoli è stato svolto in forma generica, poiché l’Ufficio incaricato ha omesso di evidenziare nel dettaglio dell’accertamento della TARSU la distinzione tra le aree tassabili e quelle non tassabili.
Tale omissione dell’ente locale è parimenti in conflitto con la richiamata Circolare ministeriale, nella parte in cui prevede che la facoltà di sopralluogo presso le stazioni di servizio è subordinata all’effettiva intenzione del Comune di apprestare un adeguato servizio di raccolta di materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani.
Pertanto i giudici tributari di primo grado hanno accolto l’istanza dell’azienda interessata, fermo restando l’obbligo dei gestori di avviare allo smaltimento i c.d. rifiuti speciali mediante apposite ditte.