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Tamoil: rinviata l'udienza dal Tribunale di Milano

Con una comunicazione sintetica, il Giudice Dr.ssa De Carlo del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, ha informato Faib, Figisc e Fegica del differimento della già fissata udienza del 25 febbraio 2016 alla data del 16 marzo 2016 ore 12,30 contro Tamoil, motivando la decisione “a fini di razionalizzazione del ruolo“.
Come si ricorderà la prima udienza era stata convocata il giorno 11 novembre con l’invito del Giudice alle parti a trovare una conciliazione della controversia, risolutamente rifiutata dalla difesa di Tamoil.
A quel punto il Giudice, acquisiti gli atti aveva aggiornato la nuova udienza al 25 febbraio 2016 per discutere del prosieguo della vertenza, la cui difesa era apparsa ancorata a pretestuose e fantasiose ricostruzioni giuridiche e legali che vorrebbero porre la Compagnia al di sopra delle Leggi ma di fatto la pongono solo fuori dal quadro normativo speciale di settore delineato inequivocabilmente dal D.Lgs 32/98, dalla Legge 57/2001 e dalla L. 27/2012 e dal quadro delle relazioni industriali della distribuzione carburanti che nell’ultimo anno ha visto rinnovati gli accordi economici e normativi con Esso, Eni, Q8 e TotalErg. Un quadro di relazioni che condanna Tamoil nei fatti oggettivi prima ancora che giuridici e che vedrà una recrudescenza dei contenziosi in materia di diritto del lavoro che porterà la Compagnia di fronte ad altri Tribunali. Quello che si evidenzia sempre di più è l’utilizzo improprio da parte della Compagnia della propria sovrastante posizione dominante nei confronti dei gestori costretti ad accettare, pena la perdita del lavoro, contratti di lavoro autonomo che in realtà mascherano quelli di dipendenti a tutti gli effetti, ricorrendone con fattualità riscontrabile le mansioni tipiche.
I Gestori Tamoil debbono attendere che la giustizia faccia il suo corso per far valere i propri diritti e non vedersi più discriminati da una Compagnia che cerca in tutti i modi di sottrarsi all’obbligo della negoziazione e di voler utilizzare vantaggi di mercato impropri derivanti dall’applicazione di condizioni contrattuali one to one, inique e discriminatorie, abbondantemente sotto le condizioni economiche medie di settore e persino sotto quelle stabilite dall’ultimo Accordo scaduto ormai da anni, ottenute grazie allo spropositato squilibrio di potere contrattuale tra le parti.