La Circ. n. 27/E del 07 novembre scorso è intervenuta a chiarimento su alcuni dubbi emersi a seguito dell’ampliamento della platea dei soggetti tenuti all’applicazione del c.d. split payment (art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972). Il D.L. n. 50/2017, infatti, ha modificato la citata disciplina allargando l’ambito di applicazione non solo alle Amministrazioni pubbliche ma anche alle Società private controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni nonché alle Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana (alcune Compagnie petrolifere sono quotate nei mercati finanziari – ad es. ENI).
Le Organizzazioni di Categoria del settore, tra le quali Faib Confesercenti, hanno sollevato l’annoso problema riguardante l’impossibilità di applicazione di questo regime alla Categoria degli esercenti distribuzione carburanti in quanto la prassi commerciale, in particolare per i contratti di netting, non lo permetteva. Il cosiddetto “netting”, infatti, è una procedura consistente nella stipula di un tradizionale Contratto di somministrazione, fra il gestore e la propria Compagnia petrolifera, riguardante la fornitura di carburanti, effettuati dal gestore direttamente all’utente finale. Quest’ultimo utilizza per il pagamento apposite carte aziendali e tali corrispettivi vengono fatturati dalla Compagnia petrolifera al medesimo utente del veicolo rifornito alla quale Compagnia, in seguito, il gestore provvede a rifatturare l’operazione effettuata nei confronti del cliente. Questa particolare tipologia di Contratto di somministrazione, comprensivo del meccanismo della rifatturazione in capo alla Compagnia petrolifera, non risultava applicabile all’interno dello schema dello split payment che invece prevede espressamente la scissione dei pagamenti tra costo e IVA nella fatturazione diretta tra i due soggetti.
Al Par. 2 della citata Circolare, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato l’indirizzo fornito dalle Organizzazioni di Categoria escludendo di fatto dall’ambito di applicazione della norma i rapporti economici intercorrenti il gestore e la Compagnia petrolifera, con esclusivo riferimento alla somministrazione dei prodotti petroliferi erogati.