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Solo il gestore può fissare in autonomia il prezzo di vendita del carburante. La compagnia può imporre la fornitura in esclusiva di durata superiore ai 5 anni solo se il terreno è di sua propriet

Sentenza della Corte di Giustizia europea su diritto di esclusiva, obblighi di non concorrenza, prezzi raccomandati. Il commento dell’Ufficio Legislativo di Faib Confesercenti

La Corte di Giustizia europea ha affermato il principio che è possibile derogare dai limiti previsti per gli accordi restrittivi della concorrenza, con riferimento alla determinazione dei prezzi, se il fornitore si limita a raccomandare un prezzo di vendita o ad imporre un prezzo massimo e se, pertanto, il rivenditore/ gestore dispone di una reale possibilità di determinare il prezzo finale di vendita al pubblico. Al contrario, siffatte clausole contrattuali non possono beneficiare dell’esenzione e, dunque, non possono essere praticate, se conducono, direttamente o mediante strumenti indiretti od occulti, ad una fissazione del prezzo di vendita al pubblico o ad un’imposizione del prezzo minimo di vendita da parte del fornitore/compagnia.
Altro importante principio affermato dalla Corte di Giustizia è quello secondo cui le compagnie non possono imporre ai gestori un obbligo di non concorrenza (qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all’acquirente di non vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto) per una durata superiore a cinque anni, a meno che il terreno su cui sorge l’impianto non sia di proprietà della compagnia o affittato dalla compagnia presso terzi.

Clicca qui per leggere in pdf la "Sentenza della Corte di Giustizia europea del 2 aprile 2009, nella causa C-260/07, Diritto di esclusiva, obblighi di non concorrenza, prezzi raccomandati."

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