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Sistri, Rete Imprese Italia chiede l'esonero per le piccole imprese

Sulla questione Sistri continua la confusione, tra impreparazioni tecniche, rinvii, e proroghe.
Adesso, anche su ripetute segnalazioni di Faib, è intervenuta una decisa presa di posizione di Rete Imprese Italia (Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato, Casa artigiani) che ha richiesto e fatto presentare, nell’ambito del decreto semplificazioni, emendamenti tesi a introdurre l’esonero dall’ iscrizione al Sistri delle imprese che producono fino a 2 tonnellate annui di rifiuti pericolosi.
Nel frattempo la situazione riguardo gli adempimenti della dichiarazione ambientale è sinteticamente riassumibile ricordando che in base all’art. 13 comma 3 DL 216 del 2011 (Proroga SISTRI) è stato prorogato al 2 aprile 2012 il termine di cui all’art. 6 comma 2 DL n. 138/2011 e ss. modificazioni, concernente la piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (v. DM 17 dicembre 2009), scadenza già differita da ultimo al 9 febbraio ’12. Come si ricorderà tale disposizione riguarda come è noto tutti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, fatte salve le categorie di cui all’art. 1 comma 5 DM ambiente 26 maggio 2011 per le quali è già contemplato un termine non antecedente il 1° giugno 2012 (v. art. 6 comma 2 lettera f-octies) DL n. 70/2011 e ss. modificazioni (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia). Nel frattempo i soggetti interessati rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e cioè alla tenuta e compilazione dei formulari di trasporto e dei registri cartacei. Pertanto, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge n. 70/1994 dovrebbero provvedere ad inviare la “Scheda SISTRI” – cosiddetto “Muddino” – di cui all’art. 28, comma 1, del D.M. n. 52/2011, entro le seguenti scadenze: 30 aprile 2012 per i rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011; “entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SITRI” per i rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nel periodo che va dal il 1° gennaio 2012 all’entrata in vigore del SISTRI.

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