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SISTRI, le assurdità non finiscono mai. E' impossibile persino cancellarsi. Il Ministro dell'Ambiente intervenga e ponga fine a questa incredibile vicenda

Viene segnalato da più parti del territorio nazionale che la modalità di cancellazione individuale diretta – finora prevista per tutte le ditte che cessavano la propria attività, tramite l’invio di una email con allegato all’indirizzo [email protected], come segnalato anche sul sito di Faib – ad oggi non risulterebbe più attiva.
L’unica modalità possibile di cancellazione dal sistema sarebbe rappresentata dalla seguente procedura:

· accesso al browser SISTRI tramite dispositivo USB (inserendo quindi USER ID, PIN e PASSWORD);
· accesso all’area autenticata denominata GESTIONE AZIENDA;
· invio tramite allegato della dichiarazione di cancellazione in ottemperanza al D.M. 24.04.14 e copia della carta di identità del Legale Rappresentante (documenti che precedentemente potevano essere velocemente inviati alla casella mail sopra indicata, senza ricorrere all’impiego del dispositivo USB).

Trattasi di una novità riscontrata dai nostri uffici territoriali, nel tentativo di cancellare dal sistema un nostro associato.
Anche l’operatore del call center SISTRI ha confermato che la procedura sopra indicata risulta l’unica attuabile al momento e non sono previste procedure cumulative.
Dunque, la cancellazione via mail non sarebbe più possibile. Il sistema infatti avrebbe chiuso la casella di posta elettronica destinata a ricevere le cancellazioni, che a questo punto sarebbero possibili solo attraverso l’accesso con il dispositivo USB all’area personale del sito SISTRI!
Il dato inquietante è che se il dispositivo USB non dovesse funzionare, come spesso accaduto e segnalato al Ministero dell’Ambiente, dovrebbe essere sostituito per effettuare la cancellazione!
La probabilità che ciò possa accadere, lungi dall’essere una pura ipotesi teorica, è confermata dal sistema, che tramite l’addetto al contact-center assicura che il SISTRI provvederà in tempi “brevissimi” a mandare un nuovo dispositivo USB per la cancellazione.
Siamo con tutta evidenza di fronte all’assurdo che un operatore, pur intenzionato a cancellarsi dal sistema poiché esonerato a norma di Legge dalla relativa iscrizione, non sia posto nella condizione di poter procedere per vie semplificate (una comunicazione via e-mail, una lettera raccomandata a/r, una segnalazione via telefax ecc…), bensì debba attendere una nuova chiavetta USB destinata unicamente ad eseguire la cancellazione. Con ulteriori perdite di tempo e di denaro, il tutto nel nome della “semplificazione”.
Senza contare che nel frattempo il mese di giugno volge al termine, implicando secondo alcune tesi accreditate il rischio – per le aziende non tenute all’iscrizione – di dover pagare il contributo SISTRI 2014!
La complessità della procedura ipotizzata e l’imminenza della scadenza del 30 giugno p.v., prevista per il versamento del richiamato contributo annuale, rendono indispensabile per buona parte dei gestori esclusi dall’obbligo di iscrizione al SISTRI ai sensi del DM n. 126 del 24 aprile 2014 – aventi un numero di addetti pari od inferiore a dieci e impreparati sotto il profilo informatico all’uso di un dispositivo (chiavetta USB) spesso inutilizzato – il ricorso a soggetti terzi, con ulteriori aggravi dei costi.
Pertanto auspichiamo che il Ministero dell’Ambiente introduca a breve le attese procedure semplificate di cancellazione con restituzione massiva – operata dalle Associazioni di categoria – delle chiavette USB, come richiesto da Rete Imprese Italia, o consenta una procedura semplificata unificando, nella prevista comunicazione di restituzione dei dispositivi USB entro dieci giorni lavorativi con lettera raccomandata A/R da indirizzare al Ministero dell’Ambiente, anche la richiesta avente ad oggetto “Cancellazione Sistri” e corredata da autocertificazione a firma del Legale Rappresentante.
In conclusione, ad avviso di Faib, la paventata ipotesi che i soggetti interessati, malgrado esclusi dall’obbligo di iscrizione al SISTRI a norma del citato DM 126 del 24 aprile 2014, debbano sottostare tuttavia al versamento annuale 2014, non ha ragion d’essere e pertanto non sussiste.

Leggi la Nota di Rete Imprese Italia al Ministero dell’Ambiente