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Sistri: il punto su contributo 2011, conguaglio, procedure associative, Click Day

Come è noto, il 30 aprile scade il termine per il pagamento del contributo SISTRI 2011.
Il Ministero dell’Ambiente, dopo le reiterate richieste di semplificazione delle procedure presentate dalla nostra Organizzazione, insieme a quelle che compongono RE.TE. Imprese Italia, ha finalmente pubblicato sul sito www.sistri.it le istruzioni per il pagamento e per il conguaglio, all’interno dell’ultima versione del Manuale operativo.
In particolare, possiamo confermarvi anzitutto che gli importi dei contributi SISTRI per il 2011 sono rimasti invariati rispetto agli importi pubblicati nell’Allegato II del D.M. del 17 dicembre 2009 e sue successive modifiche.
Al punto 6.2 il Manuale operativo SISTRI, ricordando che l’art. 6 del Dm 9 luglio 2010 ha disposto una significativa riduzione dell’entità dei contributi dovuti da parte dei piccoli produttori di modesti quantitativi annui di rifiuti pericolosi e che al terzo comma dello stesso articolo è stato stabilito che i soggetti interessati alle modifiche intervenute, che hanno già provveduto al pagamento dei contributi, hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi, chiarisce che con l’articolo 7 del Testo Unico Sistri (attualmente in via di pubblicazione) viene fissata al 30 aprile la data del versamento riferito all’anno ed, “in relazione a quanto sopra, al fine di normalizzare la situazione che si e venuta a determinare, tenendo conto anche di quanto proposto dal Comitato di Vigilanza e Controllo del SISTRI, si è deciso di consentire unicamente ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6 del Dm 9 luglio 2010 – e cioè agli enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi ed agli imprenditori agricoli fino a 10 addetti e con quantitativi annui di rifiuti pericolosi prodotti inferiori a 400 kg, nonché ai Comuni con meno di 5000 abitanti – di portare in detrazione la quota in eccesso versata nel 2010 sull’entità dei contributi dovuti per l’anno 2011, rimasti immutati rispetto all’anno precedente”.
“Ne discende, in caso di invarianza del livello dei contributi anche per gli anni successivi al 2011 e fermo restando che il contributo versato per il 2010 e stato di 120 €, il seguente quadro di riferimento:

Enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi

 

Numero di addetti (*)

Produzione di rifiuti pericolosi

Conguaglio

da 1 a 5

Fino a 200 kg

Nessun contributo per il 2011

Riduzione di 10 € del contributo per il 2012

da 1 a 5

Da 200 a 400 kg

Nessun contributo per il 2011

 

da 6 a 10

Fino a 400 kg

Nessun contributo per il 2011

 

(*) Per il calcolo del numero degli addetti Vi rimandiamo al punto 6.1 del Manuale operativo

Secondo quanto disposto al comma terzo dell’art 6 del Dm. 9 luglio 2010, i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected], via fax al numero verde 800 05 08 63, utilizzando il Modello disponibile sul sito internet www.sistri.it o attraverso l’applicazione Gestione Aziende che sarà resa disponibile sul Portale Sistri. Nella parte del Modello dedicata alla “documentazione a supporto” va inserita una dichiarazione relativa alla quantità di rifiuti pericolosi prodotti nel 2010, la stessa da riportare nel MUD 2010”.
Su indicazione dei funzionari del Ministero, Vi confermiamo che non occorre attendere una risposta del SISTRI alla richiesta di conguaglio (comunque da presentare) per poter beneficiare, sussistendone le condizioni, dell’esclusione del pagamento del contributo 2011.
Ricordiamo, infine, che, come stabilito dall’allegato II al DM 17 dicembre 2009, i produttori di rifiuti pericolosi che producono anche rifiuti non pericolosi pagano solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
Per quanto riguarda il ruolo delle Associazioni imprenditoriali e relative società di servizi di diretta emanazione, cui è consentito effettuare gli adempimenti relativi al SISTRI per conto delle imprese deleganti, ai sensi dell’art. 7 del Dm 17 dicembre 2009, in particolare nelle ipotesi di

· imprese ed enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art 212, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
· soggetti la cui produzione annua di rifiuti pericolosi non eccede le 4 tonnellate, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all’art 2135 del codice civile;
· soggetti (tenuti ovviamente all’iscrizione) la cui produzione annua di rifiuti non pericolosi non eccede le 20 tonnellate,

ricordiamo che, come è stato a suo tempo da noi comunicato con apposita circolare, con riferimento alle domande di iscrizione già inoltrate, le Associazioni o loro società di servizi sono tenute ad inviare al SISTRI le informazioni aggiuntive richieste dall’apposita procedura, con particolare riferimento alle user-id di uno dei delegati afferenti all’unità locale, quanto prima possibile e comunque entro il 22 aprile (termine che ci è stato assicurato non essere perentorio, ma che comunque, se si vuole sfruttare per tempo la possibilità di operare per conto delle imprese deleganti, sarà bene rispettare), utilizzando il Modulo A allegato alla procedura.
Il SISTRI, sulla base della documentazione presentata, una volta verificata la correttezza del pagamento effettuato, provvederà alla configurazione dei dispositivi elettronici USB secondo i dati segnalati ed, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, comunicherà all’Associazione imprenditoriale l’avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all’operatività e provvederà a inviare i dispositivi direttamente ad essa o alla società di servizi.
Nei prossimi giorni Vi daremo, infine, le dovute informazioni relative all’organizzazione del “Click day SISTRI”.