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Sentenza del Consiglio di Stato: è un atto dovuto il rilascio della concessione per rivendita speciale di tabacchi

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8530, depositata il 21 dicembre 2009, ha affermato che il rilascio della concessione per rivendita speciale di tabacchi in un’area di servizio è, in Puglia, un atto dovuto per l’Amministrazione dei Monopoli, che, dunque, non può rigettare l’istanza in relazione ai limiti previsti dalla specifica programmazione del settore delle rivendite di generi di monopolio.
La decisione ha una rilevanza che travalica il territorio regionale, in quanto il principio affermato dai giudici di secondo grado attiene, prima che all’applicazione della legge regionale pugliese, all’ambito generale di applicazione della recente legge n. 133/08 (quella che, tra l’altro, ha vietato che la legislazione del settore della distribuzione dei carburanti preveda limiti di distanze tra gli impianti).
In sostanza, il Consiglio di Stato, con la menzionata sentenza, ha confermato la decisione del TAR Puglia, che già aveva accolto il ricorso proposto in primo grado da un gestore, ai fini dell’annullamento del provvedimento di diniego della concessione di rivendita speciale di generi di monopolio presso il proprio impianto di distribuzione di carburanti.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda ritenendo che il diniego impugnato si ponesse in contrasto con l’art. 83-bis, comma 17, della legge n. 133/08 e con i principi di derivazione comunitaria in materia di libera concorrenza.
In particolare, il TAR, richiamando il contenuto dell’articolo citato, laddove prevede che “l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati (…) al rispetto di vincoli (…) che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”, ha affermato, sul presupposto che nell’ambito dei servizi integrativi offerti alla clientela rientri anche la vendita di generi di monopolio, che “lo speciale regime di deroga prevale sulla disciplina vigente per il rilascio delle concessioni di rivendita speciali”.
L’Amministrazione appellante (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) aveva confermato, in appello, la propria posizione di difesa, secondo cui le concessioni di rivendita speciali di generi di monopolio non sarebbero annoverabili tra le attività commerciali liberalizzate dalla norma richiamata, continuando ad essere disciplinate dalla legge n. 1293/57, ed in particolare dall’art. 22, il quale dispone che dette rivendite sono istituite “per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria ovvero al rilascio di un patentino”, nonché dall’art. 53 del DPR n. 1074/58, che reca le disposizioni regolamentari attuative.
Il Consiglio di Stato ha invece confermato la decisione del TAR, facendo richiamo all’art. 4, secondo comma, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia, n. 23, del 13 dicembre 2004, laddove prevede che tutte le attività non oil, integrative sulle aree di servizio dell’attività principale (quella di rivendita dei carburanti) “sono consentite in deroga alle norme di settore”.
Pertanto, ad avviso dei giudici di secondo grado, l’Amministrazione “non poteva limitarsi a sostenere che le rivendite di tabacchi erano escluse dalla disciplina di liberalizzazione del settore della distribuzione dei carburanti, perché era ben chiaro che l’intervento della legge n. 133 del 2008 non aveva altro effetto che ribadire una disciplina già in vigore e, richiamando esplicitamente le attività ed i servizi integrativi liberalizzati, veniva a confermare che nelle attività e servizi integrativi era ricompresa anche la vendita di generi di monopolio”.
Su tali affermazioni del Consiglio di Stato è lecito, a nostro avviso, nutrire qualche dubbio, almeno per ciò che concerne la spettanza alle Regioni di una potestà legislativa piena nella materia del commercio dei generi di monopolio, che dovrebbe invece essere appannaggio esclusivo dello Stato. Se detta potestà spettasse alle Regioni (e ciò indirettamente pare aver affermato la sentenza – che, per di più, non è ulteriormente impugnabile – quando dà per scontato che una legge regionale possa derogare alla disciplina di settore della distribuzione dei generi di monopolio), l’Amministrazione dei Monopoli non potrebbe permettersi di disporre, con propria disciplina (attualmente inserita nelle circolari che si sono succedute nel tempo), in materia di programmazione delle rivendite di tabacchi.
L’interpretazione che finora sembrava affermarsi con riferimento al più volte richiamato art. 83-bis della legge n. 133 era invece quella secondo cui la normativa del settore dei carburanti non potrebbe, in relazione alle aree di servizio, porre limiti all’avvio di servizi integrativi “diversi ed ulteriori” rispetto a quelli che ordinariamente valgono per le attività soggette a specifica disciplina (ad esempio, i normali limiti relativi alla programmazione delle attività commerciali, delle edicole o, appunto, delle rivendite di tabacchi).
Ma, pure nel merito, il Collegio ha inteso precisare che, anche in forza delle disposizioni cui l’Amministrazione si è riferita per giustificare il diniego opposto, le conclusioni non avrebbero potuto essere diverse. E, infatti, l’art. 22 della legge 1293/57, per il rilascio delle concessioni per le rivendite speciali, prevede che debbano essere presenti particolari esigenze di pubblico servizio da soddisfare e che manchino le condizioni per istituire una rivendita ordinaria ovvero per il rilascio di un patentino.
Orbene, ad avviso del Consiglio di Stato “è oggettivamente difficile ritenere che tali condizioni non si presentino nel caso della vendita di prodotti di monopolio presso gli impianti e le aree di servizio destinate alla distribuzione dei carburanti, soprattutto in un contesto normativo che privilegia chiaramente l’offerta di servizi aggiuntivi per conseguire una migliore e razionale distribuzione nella rete di vendita dei carburanti”. Né, secondo i giudici di Palazzo Spada, possono valere le disposizioni della circolare n. 4/2001(che fissano un limite di 1.000 metri di distanza tra rivendite speciali): la circolare, infatti, non può legittimare l’inosservanza del criterio su cui la legge articola il rilascio delle concessioni in parola, che ha riguardo a specifiche esigenze di servizio e non alla distanza tra esercizi. Fra l’altro, la stessa circolare prevede una possibilità di deroga della distanza da altri impianti, previa acquisizione del parere della Commissione istituita presso gli Ispettorati Compartimentali.