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Sentenza Commissione Tributaria annulla avviso accertamento relativo a pagamento TARSU per l'intero piazzale di una stazione di servizio

Va annullato l’avviso d’accertamento emesso da un Comune nei confronti del titolare di un impianto di distribuzione di carburanti a causa del supposto pagamento parziale di quanto dovuto a titolo di tassa rifiuti, in relazione alle reali dimensioni della superficie per la quale detto pagamento (ad avviso del Comune medesimo) andava effettuato.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con sentenza del 15.12.2009, depositata il 16.2.u.s., accogliendo il ricorso presentato dal gestore, assistito dal Responsabile della nostra sede Faib Confesercenti di Isernia, Dr. Graziano D’Agostino.
La Commissione ha condiviso l’impostazione del ricorso, che si basava sulla mancata applicazione – da parte del Comune – dei princìpi di cui alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9, del 21.12.1990, più volte da noi segnalata alle Sedi e che le Amministrazioni spesso non prendono in considerazione perché formalmente riferita a legislazione superata (il DPR n. 915/82), ma i cui contenuti sostanziali, nella fattispecie, vengono a nostro avviso confermati.

Come si ricorderà, la circolare afferma che talune aree debbono comunque essere detassate in quanto:

a) non produttive di rifiuti, non essendo utilizzate ne’ utilizzabili per l’attività’ in esame (ad esempio locali inagibili, aree impraticabili o escluse con recinzione, eccetera);

b) adibite ad una funzione meramente accessoria rispetto all’attività’ propria della stazione di servizio ed attività connesse (ad esempio aree a verde intercluse o aiuole con funzione ornamentale o di rispetto, aree visibilmente delimitate o contrassegnate destinate alla sosta temporanea gratuita degli avventori o dipendenti, aree visibilmente adibite in via esclusiva – cioè non utilizzate anche come superfici operative o di carico e scarico dei carburanti od altro – all’accesso ed all’uscita degli autoveicoli dall’area di servizio, eccetera), trattandosi di superfici esenti ai sensi dell’art. 269, comma 2, del TUFL nel testo sostitutivo dell’art. 21 del D.P.R. n. 915 citato (sono invece soggette a tassazione autonoma le aree destinate ad un uso specifico distinto da quello proprio della stazione di servizio, come le attività di officina di riparazione, di ristorazione, eccetera);

c) escluse per legge dalla tassazione ai sensi dell’art. 270, comma 2, del TUFL come sostituito dall’art. 21 citato, trattandosi di superfici (coperte o scoperte) che, per struttura e destinazione, risultano di regola produttive di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

Orbene, ad avviso della Commissione Tributaria, che ha fatto applicazione di detti princìpi (seppur ormai riferibili a nuova e diversa legislazione) per annullare l’avviso di accertamento, che fra l’altro avrebbe comportato il pagamento di cifre ragguardevoli, “nel merito dell’accertamento svolto dal Comune, nella parte riguardante il dettaglio dei calcoli, non si evidenziano specificamente le superfici tassabili e quelle non tassabili. Si può evincere pertanto che il sopralluogo dell’Ufficio è stato svolto in forma generica (…)”.
La sentenza mette in evidenza, infine, l’obbligo, da parte dei gestori, di provvedere – a proprio carico – allo smaltimento dei rifiuti speciali, attraverso le apposite Ditte autorizzate alla raccolta dei medesimi, ricordando che spetta al Comune stabilire se apprestare un idoneo servizio relativo alla raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.