E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante il regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell’Art. 12, commi 9 e 10 del D.L. n. 201.
Il Decreto cancella la gratuità delle transazioni con carte di pagamento sugli impianti di distribuzione carburanti fino a cento euro. Una norma che le banche avevano prontamente aggirato nonostante le proteste degli operatori e delle Associazioni dei gestori, nell’indifferenza della politica e dei governi che si sono succeduti.
Il Decreto pone fine, dunque, all’equivoco della gratuità delle transazioni, (che le banche, nella grande maggioranza, avevano bellamente ignorato applicando dei canoni mensili che replicavano – aggravandone gli oneri – lo stesso meccanismo di calcolo) e scarica sul sistema nuovi costi ma allo stesso tempo prevede, con elementi ancora da definire, nuove condizioni, più favorevoli, per le transazioni sotto i 30 euro.
Accontentate le banche e le società emettitrici di carte di credito rimane la questione di garantire la sicurezza sugli impianti di distribuzione carburanti ai gestori che sono ad alta esposizione di rischio rapina. La nuova norma infatti disincentiva la circolazione della moneta elettronica.
Si ripropone, dunque, la questione sicurezza sugli impianti sui quali occorrerà che il Tavolo aperto al Ministero degli Interni al Viminale (ma al MISE) produca degli apprezzabili risultati.
Nel merito l’Art. 12, comma 9, del D.L. n. 201/2011 aveva previsto che l’Associazione Bancaria Italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale avrebbero dovuto definire, entro il 1° giugno 2012, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.
Poiché i soggetti citati non hanno provveduto a definire le misure di cui sopra, le stesse sono state fissate con il Decreto in oggetto, in conformità a quanto previsto dall’Art. 12, comma 10, del D.L. n. 201/2011.
Si evidenzia che, ai sensi dell’Art. 12, comma 10-bis del D.L. n. 201/2011, dalla data di pubblicazione del Decreto in oggetto non trova più applicazione l’Art. 34, comma 7, della Legge n.183/2011, che prevedeva la gratuità, sia per l’acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro.
Pertanto, a far data dal 31 marzo 2014, le transazioni effettuate mediante carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburante, anche di valore inferiore ai 100 euro, non sono più gratuite, ma ad esse potranno essere applicate delle commissioni.
Il Decreto in oggetto disciplina, inoltre, le modalità di applicazione delle commissioni da parte degli acquirer agli esercenti.
Gli acquirer dovranno applicare commissioni differenziate in base alla tipologia delle carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate) e alle loro specifiche caratteristiche, nonché in relazione ai diversi circuiti di riferimento.
Il Decreto stabilisce che per le transazioni di importo non superiore a trenta euro l’acquirer deve applicare commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di operazioni effettuate tramite terminali evoluti di accettazione multipla.
Nel contratto convenzionamento stipulato tra l’acquirer e l’esercente deve essere inserita una clausola che impone la revisione periodica, con cadenza almeno annuale, delle commissioni; la revisione deve tenere conto anche del volume e del valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l’esercente (o gruppi di esercenti convenzionati unitariamente), nonché delle variazioni delle eventuali commissioni di interscambio.
Per commissione d’interscambio si intende la commissione corrisposta dall’acquirer all’emittente della carta di pagamento per l’utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati.
Il Decreto detta inoltre le regole sulla pubblicità delle commissioni di interscambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devono pubblicare – e aggiornare regolarmente – sul proprio sito internet, in maniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni d’interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza.
Anche l’acquirer è tenuto ad informare l’esercente in merito all’entità delle eventuali commissioni di interscambio, al momento del convenzionamento e, successivamente, almeno una volta l’anno.
Infine, l’acquirer deve redigere l’informativa precontrattuale di cui al Titolo VI, capo II-bis del D.Lgs. n. 385/1993 – relativa alle informazioni e alle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce all’utilizzatore di servizi di pagamento – in maniera tale da consentire all’esercente di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di confrontare i prodotti offerti.
Il Decreto in esame entrerà in vigore decorsi 120 giorni dalla data della pubblicazione e, cioè, a decorrere dal 29 luglio 2014.