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Registro gas fluorurati. Differimento termini ed esclusione dalla disciplina per la mera ricarica dell'F-gas negli impianti di condizionamento d?aria dei veicoli a motore

Con Decreto direttoriale dello scorso 12 aprile, il Ministero dell’Ambiente ha differito di sessanta giorni l’avvio dell’operatività del Registro Telematico degli operatori interessati al trattamento dei gas fluorurati, ex Art. 13 DPR n. 43/2012.
Ciò a causa delle “difficoltà, irrisolvibili nel brevissimo termine, rappresentate dalle singole Camere di Commercio e da Unioncamere, dovute all’elevato e del tutto inatteso numero di richieste di iscrizione al Registro presentate da imprese e persone con il rischio conseguente di non riuscire a garantire a tutti i soggetti interessati di continuare ad operare nel settore”.
L’Unioncamere ha tenuto a precisare in merito che “sono valide le istanze presentate dai soggetti obbligati entro e non oltre l’11 giugno 2013; restano parimenti valide le istanze presentate prima del Decreto Direttoriale, nonché le certificazioni provvisorie e definitive di persone e imprese rilasciate fino alla data del nuovo Decreto; i cerificati provvisori scadono comunque dopo sei mesi dalla data del loro rilascio”.
Il Ministro Clini dal canto suo aveva precisato che “per semplificare e consentire agli operatori adempimenti a ‘km zero’ si è puntato sull’iscrizione on line, ma, poiché il rush finale di troppi interessati rischiava di mettere in crisi anche la tenuta informatica del sistema, ci è sembrato più ragionevole concedere qualche giorno in più. Vuole essere un segno di attenzione per un sistema produttivo già in profonda difficoltà, e nulla di più. Non ci saranno, pertanto, ulteriori proroghe. Sono interessati dal Registro e dalla proroga migliaia di imprese, fra le quali quelle di settori come antincendio, refrigerazione e condizionamento, autofficine e demolitori”.
Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito con nota prot. n. 8831/2013, che “le persone che nell’ambito dell’attività di autoriparazione effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal DPR n. 43/2012. Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall’attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l’obbligo di attestazione per le persone ai sensi dell’Art. 9, comma 3, del DPR n. 43/2012 e di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’Art. 8 del DPR n. 43/2012. Le persone e le imprese che installano impianti di climatizzazione, a prescindere dal quantitativo di F-gas contenuto nell’impianto, devono essere in possesso di un certificato ai sensi dell’Art. 9, commi 1 e 5, del DPR n. 43/2012 (…). Inoltre, i suddetti soggetti sono tenuti all’obbligo di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’Art. 8 del DPR n. 43/2012.

 

Leggi la lettera di Unioncamere

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