L’Agenzia delle Accise, delle Dogane e Monopoli (ADM) ha diramato una circolare relativa agli adempimenti richiesti agli esercenti a seguito della rideterminazione temporanea delle accise sui carburanti stabilita per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.
Si ricorda – infatti – che l’art. 8 del decreto-legge n. 115/2022 (c.d. Aiuti bis), ha infatti disposto un’ulteriore rideterminazione, temporanea, di talune aliquote di accisa. Sulla base di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, restano vigenti le aliquote di accisa per i seguenti prodotti energetici:
- benzina – euro 478,40 per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante – euro 367,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante – euro 182,61 per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione – euro zero per metro cubo;
Conseguentemente, l’art. 8, comma 2, mantiene per il medesimo periodo la disapplicazione dell’aliquota ridotta prevista per il gasolio commerciale di cui ordinariamente beneficiano gli esercenti trasporto di merci e trasporto di persone.
La Circolare chiarisce l’obbligo, già previsto dal decreto, per gli esercenti depositi commerciali, nonché per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere entro la data del 7 ottobre 2022, tramite PEC ovvero per via telematica, al competente Ufficio delle dogane i dati dei quantitativi fisici dei carburanti, le cui aliquote di accisa sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 20 settembre 2022.
Inoltre, la circolare chiarisce come:
- la comunicazione delle giacenze non vada effettuata qualora, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne venga disposta la proroga;
- vadano utilizzati modelli stabiliti e approvati con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante in giacenza.
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