Proroga dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione presso gli impianti di distribuzione autostradale
E’ stato pubblicato su GU n. 148 del 28-6-2018 il Decreto – Legge n. 79, vigente a decorrere dal 29 giugno u.s. e suscettibile di conversione in legge ordinaria con eventuali modificazioni entro il 29 agosto 2018 p.v., la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Tale Provvedimento, adottato d’urgenza dal Governo previa segnalazione delle Organizzazione di Categoria, prevede in particolare il differimento dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 del termine a decorrere dal quale sarà obbligatorio l’adempimento di certificazione fiscale esclusivamente tramite fattura elettronica. Il nuovo termine, trasversale per tutti i comparti economici, è stato differito in particolare per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati dai soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali era stato previsto un periodo di sperimentazione prima dell’entrata in vigore dell’obbligo generale.
E’ opportuno precisare che la proroga in oggetto riguarda esclusivamente l’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica ai fini della certificazione fiscale della transazione economica e non anche la restante parte della disciplina collegata riguardante in particolare il necessario utilizzo di sistemi tracciabili di pagamento ai fini del riconoscimento della deducibilità del costo (art. 164 comma 1-bis del TUIR) e della detraibilità dell’IVA (art. 19-bis comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 633/1972) in capo al soggetto passivo nonché il credito d’imposta pari al 50% delle commissioni interbancarie addebitate agli esercenti di distribuzione carburanti per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico. Per queste due ultime disposizioni, quindi, il termine d’inizio rimane fissato al 1° luglio 2018.
Pertanto, nella pratica, fino al prossimo 31 dicembre gli esercenti di distribuzione carburanti non saranno in alcun modo tenuti all’emissione della fattura elettronica (neppure su espressa richiesta da parte dell’acquirente) e manterranno le classiche modalità di certificazione fiscale ferma restando una necessaria attività di sperimentazione ed adeguamento delle proprie strutture in vista dell’entrata in vigore del nuovo termine fissato al 1° gennaio 2019. Contestualmente risultano invece in vigore l’obbligo riguardante la tracciabilità della transazione in capo al soggetto passivo acquirente ai fini del riconoscimento fiscale del costo sostenuto per il carburante (abolizione della carta carburante) nonché il credito d’imposta del 50% sulle commissioni da pagamenti elettronici addebitate all’esercente.