Faib, Fegica e Figisc hanno inviato una nota ufficiale alla Direzione Generale di Eni e per conoscenza al Vice Ministro Prof. Claudio De Vincenti e al Direttore Generale dell’Energia del MISE Ing. Gilberto Dialuce nella quale diffidano l’Azienda dal persistere nell’invio ai gestori a marchio di contestazioni in materia di prezzo massimo.
Le tre Federazioni ricordano come, “…all’interno delle funzioni di rappresentanza e delle prerogative che la Legge assegna loro, abbiano formalmente annunciato una serie di iniziative sindacali, anche pubblicamente ed a mezzo stampa, tra le quali la sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti, attuata a partire dal giorno 23 luglio 2012 e, ad oggi, mai revocata.”
Le Associazioni dei gestori, ripercorrendo la vicenda delle relazioni industriali, concludono che tale decisione è stata confermata dallo sviluppo della vertenza aziendale che ha visto confermata la “sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti.”
Nella nota Faib, Fegica e Figisc evidenziano poi che “…, al contrario, appare del tutto ingiustificato che sia proprio Eni ad avanzare contestazioni verso i gestori, fondandole paradossalmente persino sul contenuto di accordi” che sono stati continuamente violati dall’Azienda stessa. Le Associazioni richiamano i principi giuridici a cui attenersi, sottolineando che “le intese sulla definizione del prezzo massimo di vendita traggono appunto la loro legittimità dal comma 3, dell’Art. 19, della Legge 57/2001, il quale rimanda agli accordi collettivi fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le Associazioni di Categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti l’individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel Regolamento (CE) n.330/2010, vale a dire il prezzo di cessione, il prezzo raccomandato e proprio il prezzo massimo.”Da ciò ne discende che “il “prezzo massimo” è a tutti gli effetti uno degli elementi soggetto ex lege alla contrattazione collettiva sindacale e che le scriventi Federazioni hanno deciso di sospenderne temporaneamente l’efficacia sia quale tangibile quanto in vero contenuta iniziativa di protesta, sia quale strumento necessario a tentare di riequilibrare, seppure del tutto parzialmente, i comportamenti e le violazioni riscontrate da parte aziendale che stanno producendo effetti prolungati nel tempo ed ormai persino drammatici per le imprese di gestione.”
Alla luce delle considerazioni svolte Faib, Fegica e Figisc hanno respinto, “in nome e per conto dei gestori ad esse associate, le contestazioni inviate e diffidato formalmente l’Azienda ad interrompere tale iniziativa, riservandosi tutte le iniziative volte a tutelare, anche in sede legale, i propri diritti eventualmente violati.”