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Polemiche sulle speculazioni, controlli su comunicazione ed esposizione dei prezzi

Le polemiche sui prezzi e le denunce di speculazioni sui prodotti petroliferi a livello internazionale invece di accentuare le azioni di controllo  a monte della filiera e sui mercati internazionali e sui meccanismi di formazione dei prezzi, sulle possibili ritenzione di prodotti, sui prezzi corrisposti o sui traffici illeciti di prodotti carbolubrificanti, scatenano controlli a tappeto sulla rete carburanti, sull’ultimo punto della catena dove l’operatore non può far altro-per contratto e a pena di risoluzione- che applicare il prezzo “consigliato”, come declinato negli Accordi economici e normativi, in base alla speciale normativa di settore.

Allora non potendo far altro che verificare se il prezzo massimo praticato corrisponde effettivamente a quello, appunto raccomandato dal titolare di autorizzazione, i controlli si trasferiscono sulla comunicazione dei prezzi andando a verificare, anche a ritroso, e, dunque, fuori dalla logica stessa della norma, se questa effettivamente è stata effettuata con la cadenza richiesta, anche senza variazione dei prezzi o se i cartelli sono correttamente posizionati nell’area di servizio.

Dunque, riepiloghiamo gli oneri in materia di comunicazione ed esposizione dei prezzi dei prodotti petroliferi. Ricordiamo che L’azienda fornitrice/titolare dell’impianto che opera in regime di esclusiva nella fornitura dei prodotti petroliferi, ha l’obbligo di assicurare alla gestione la cartellonistica prevista dalla legge essendo parte integrante delle attrezzature fisse e mobili affidate, occorrenti alla commercializzazione dei predetti prodotti.

I Gestori carburanti di tutti gli impianti di distribuzione della rete autostradale e dell’intera rete stradale sul territorio nazionale sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi.

La normativa di riferimento è data dall’art. 51 della c.d. Legge “Sviluppo ed Energia” n. 99/2009 ed i relativi provvedimenti di attuazione adottati rispettivamente con DM 15 ottobre 2010 (Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione) e con DM 17 gennaio 2013 (Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione).

  1. LA COMUNICAZIONE DEI  PREZZI AL MSE

Dal 16 settembre 2013 i Gestori devono comunicare in via telematica al Ministero dello Sviluppo Economico, con cadenza settimanale salvo eventuali variazioni infrasettimanali in aumento, i prezzi effettivamente praticati per tutte le tipologie di carburante – Benzina, Gasolio, GPL e Metano, incluso quello proveniente da rigassificazione L-GNC e quello erogato in forma liquida GNL – in relazione a tutte le modalità di vendita – con priorità per il self service qualora attivo durante l’intero orario di apertura – ai fini della loro pubblicazione sul Sito medesimo. Il motivo di tale comunicazione, da effettuare on line tramite il Portale ad hoc www.carburanti.mise.gov.it, risiede dunque nell’esigenza di permettere ai consumatori la consultazione in tempo reale di  tali prezzi di vendita, come aggiornati da parte dei Gestori stessi. Ciò tenendo presente che, in caso di attestata inoperatività del predetto Servizio ministeriale on line, l’eventuale omessa trasmissione da parte del Gestore non potrà costituire inadempimento all’obbligo di comunicazione dei prezzi. Dunque,  si intenderà sospeso in tale circostanza l’obbligo di comunicazione sostitutiva tramite PEC.

  1. PUBBLICITA’ CON ESPOSIZIONE DI CARTELLI

I Gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sull’intera rete stradale devono esporre anche in maniera ben visibile dalla carreggiata il prezzo al consumo dei prodotti petroliferi per autotrazione.

La normativa di riferimento è data dall’art. 19 comma 2 del DL n. 1/2012 (Liberalizzazioni) e dall’art. 15 comma 5 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) tramite cartellonistica stradale ad hoc,  secondo la procedura dettata a norma del sopra citato DM 17 gennaio 2013, come integrato dall’apposita Circolare esplicativa diramata dal MSE il 12 aprile 2014

Ogni punto vendita di carburanti operante sul territorio nazionale ha l’onere di pubblicizzare i prezzi su appositi cartelloni, di cui all’art. 23 D. Lgs. n. 285/1992 e ss. (Codice della strada), con caratteri della dimensione minima indicativa di almeno cm. 12 e senza indicazioni sotto forma di sconto, osservando il seguente ordine di enunciazione delle principali tipologie di carburante dall’alto verso il basso: 1. Gasolio 2. Benzina 3. GPL 4. Metano

Inoltre, nell’ambito dell’area di rifornimento e verso l’esterno, occorre specificare se sia attiva presso l’impianto la modalità di erogazione “self service” , oppure la modalità “servito”. Qualora siano presenti entrambe le opzioni, l’indicazione dei prezzi dovrà essere enunciata con l’anzidetto ordine su cartelli separati in base alla modalità di erogazione, indicando tuttavia l’importo con modalità “servito” soltanto come differenziale in aumento rispetto al prezzo del “self service”. Nelle aree di rifornimento dovrà essere comunque esposto, oltre a tale differenziale, anche il prezzo finale effettivamente praticato per l’erogazione con modalità “servito”. Si intende che i prezzi devono essere esposti in euro per Litro, oppure in euro per Kilogrammo nel caso del Metano, esprimendoli in complessive tre cifre decimali, evidenziando le prime due più della terza cifra decimale, che dunque deve distinguersi nel senso di avere minore risalto, utilizzando ad es. un diverso risalto cromatico o luminoso.

Qualora nell’Impianto di distribuzione carburanti risultino essere operative svariate modalità di erogazione “self service”, il cartello esposto dal Gestore per la clientela dovrà riferirsi alla opzione con il prezzo meno elevato d’offerta al pubblico. Tuttavia, si ricorda che nelle c.d. “Aree di servizio” dovrà essere esposto comunque l’importo relativo alle ulteriori modalità d’erogazione, quale prezzo di fatto praticato.

Nel caso di vendita al pubblico di eventuali tipologie speciali di carburante, diverse dalle quattro sopra richiamate, il prezzo sarà oggetto di ulteriori cartelli separati, da collocare nell’area di rifornimento.

Laddove l’impianto di distribuzione eroghi ogni prodotto praticando un unico prezzo, sarà sufficiente un’unica indicazione ben visibile del prezzo all’interno dell’impianto stesso, senza dover duplicare la cartellonistica, purché sussista di fatto una sola modalità di erogazione a disposizione della clientela: o “servito”, o “self – service.

Tale fattispecie, come chiarito a suo tempo dal MISE con apposita Risoluzione sul tema, deriva dalla corretta interpretazione dell’art. 3 comma 3 citato DM 17 gennaio 2013, che prevede la necessaria duplicazione e separazione dei cartelli informativi a tutela dei consumatori nei soli casi in cui sussistano nell’impianto diverse modalità di erogazione, tali da poter indurre gli stessi clienti in errore circa il prezzo applicato ad ogni colonnina. Pertanto, si ritiene che i Gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti potranno limitarsi ad esporre un solo cartello qualora al prezzo unico corrisponda anche un’unica modalità di vendita, senza alcun margine di equivoco per il consumatore.

Si ricorda che in caso di eventuale violazione delle disposizioni appena illustrate, troverà applicazione una sanzione pecuniaria a partire da un minimo edittale di € 516,00, ai sensi dell’art. 22 comma 3 D. Lgs n. 114/1998 e ss. (Riforma del commercio).