Nuova condanna, su tutta la linea, per Petrolifera Adriatica.
A pronunciarla ancora una vota il Tribunale di Roma che dà ragione al gestore assistito dai legali di Faib, prof avv. Paolo Grassi e avv. Michele Guidugli.
Il Tribunale di Roma ha respinto perentoriamente l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata a schermo difensivo dai legali di Petrolifera Adriatica.
A questo proposito il Tribunale ha riaffermato che “Nel contratto di fornitura concluso con Esso, le parti, all’art. 13, hanno convenuto che Foro esclusivamente competente a giudicare delle vertenze derivanti dal presente contratto è quello ove la Esso avrà la sede legale al momento dell’introduzione del giudizio, con la facoltà della sola Esso di adire, in alternativa, il foro del convenuto”, osservando che “Tale contratto è stato ceduto da Esso a Petrolifera Adriatica, la quale è dunque subentrata in tutte le pattuizioni, ivi compresa quella relativa al Foro competente, di talché occorre fare riferimento alla sede legale della cedente Esso e non a quella della convenuta.” concludendo che “… sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, non essendo la detta clausola stata modificata a seguito della cessione del contratto e considerato che la clausola in questione non fa riferimento generico alla sede del contraente fornitore, ma alla sede di Esso.”
Il Tribunale, entrando nel merito del procedimento avviato dal gestore, certifica che “Petrolifera Adriatica è cessionaria dei contratti già stipulati dalla ricorrente con Esso” e che “E’ incontestato che la convenuta non abbia inteso applicare, ai rapporti economici tra le parti, le condizioni degli Accordi conclusi, in base all’art. 1 del D. Lgs. 32/1998 e successive modifiche, tra le Associazioni di categoria e i titolari delle autorizzazioni amministrative e, in particolare, le condizioni dell’Accordo del 16.7.2014, il quale richiama l’Accordo del 19.12.2011”. Ciò premesso, il Tribunale contestualizza il rapporto intrattenuto dal gestore ricorrente e la Petrolifera Adriatica, osservando che “Al contenuto degli Accordi aziendali conclusi tra la Esso e le Associazioni di categoria fa espresso riferimento il contratto concluso in data 12.6.2013 tra Esso e la ricorrente, con riguardo ai criteri di determinazione dei prezzi di vendita. Nel contratto è pacificamente subentrata la convenuta (Petrolifera Adriatica ndr ) in forza della cessione di contratto del 12.1.2017, divenuta efficace al verificarsi delle condizioni sospensive previste. Nell’Accordo aziendale del 16.7.2014 era prevista la scadenza di efficacia dello stesso al 31.12.2015, ma era espressamente previsto quanto segue: Resta inteso che alla scadenza l’Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti. La pattuizione in esame è chiara e non si presta ad equivoci di sorta circa la protrazione dell’efficacia dell’Accordo fino alla sostituzione ad opera di altro Accordo.”
Per il Tribunale di Roma non v’è alcun dubbio che “Petrolifera Adriatica, come già detto, è subentrata nella posizione di Esso nel singolo contratto di fornitura di carburante e, quindi, anche nell’obbligo (assunto dalla cedente) di determinare i prezzi di vendita secondo i criteri delineati dagli Accordi collettivi sottoscritti, espressamente richiamati nel contratto con il gestore.”
Per il Giudice, la circostanza più volte evidenziata, nelle diverse sedi, dall’azienda petrolifera circa le ridotte dimensioni imprenditoriali non assume alcuna validità. Ed infatti sentenzia che “Nessun rilievo determinante può essere attribuito alla circostanza che l’Accordo del 16.7.2014 fosse stato sottoscritto da Esso, soggetto di dimensioni ben diverse dalla convenuta, dal momento che quest’ultima è subentrata nella posizione della prima sulla base della libera determinazione e nell’esplicazione della piena autonomia contrattuale delle parti.”
E del resto la normativa di settore (D. Lgs 32/98, L.57/2001, L. 27/2012) non prevede alcuna deroga, né per dimensioni aziendali né per quelle temporali.
In questo senso il Giudice ha stabilito che “Né, per quanto sin qui detto, può condividersi l’assunto secondo cui, nonostante la disponibilità di Petrolifera Adriatica anche in occasione delle riunioni presso il Ministero dello Sviluppo Economico, le parti non avevano raggiunto un’intesa in quanto “controparte ha insistito su richieste del tutto ingiustificate, oltre che economicamente insostenibili” e ha invocato la conclusione di un accordo aziendale alle stesse condizioni di quelle pattuite con Esso il 16.7.2014, ciò in quanto dalla documentazione prodotta dalla convenuta non emerge la prova del lamentato atteggiamento ostruzionistico e delle asserite condotte contrarie a buona fede e correttezza, emergendo, piuttosto, la prova di pregressi contatti e incontri con le Associazioni di categoria, fisiologicamente portatrici di interessi contrapposti a quelli della convenuta.”
Il Tribunale di Roma, alla luce delle considerazioni svolte, ha quindi concluso che “… essendo incontroverso che non è intervenuto un nuovo Accordo, si ritiene che la convenuta sia tenuta ad applicare, nei rapporti economici con la ricorrente, l’Accordo del 16.7.2014, che, a sua volta, richiama (art. 4), quanto all’“ulteriore sconto variabile”, l’Accordo del 19.12.2011.” e, dunque, al pagamento della cosiddetta quota fissa.
Ancora una volta il Tribunale di Roma ha condannato Petrolifera Adriatica, acquirente degli impianti Esso, che continua a rifiutare di applicare le norme di settore immaginando di poter agire indisturbata e come meglio crede in una specie di mercato selvaggio dove vale la legge del più forte, attuando le più diverse azioni ritorsive verso coloro che osano ribellarsi al padrone, rispetto a chi invoca lo Stato di diritto.
Va ricordato che nelle stesse condizioni si trovano tutti gli altri impianti ceduti dalla Esso, con la sola eccezione di quelli acquisiti da Eg, che ha rinnovato le condizioni economiche e normative con un nuovo Accordo.
Le sedi territoriali di Faib sono a disposizione dei gestori interessarti a conoscere il meccanismo della sentenza e a fornire tutta la necessaria assistenza.