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Petrolifera Adriatica, cominciano a fioccare i ricorsi dei gestori

impianto_esso2Lo Studio Legale Grassi di Roma, in collegamento con lo studio dell’Avv. Michele Guidugli del Foro di Carrara, ha provveduto a depositare e iscrivere a ruolo presso il Tribunale di Roma, i ricorsi ex articolo 702 bis c.p.c. in nome e per conto dei primi gestori di impianti ex Esso, oggi acquisiti da Petrolifera Adriatica.

Tali ricorsi, si sono resi necessari dopo l’iniziativa delle tre Federazioni rappresentative dei Gestori, FAIB FIGISC e FEGICA, di ottenere dal Tribunale di Roma dei provvedimenti di urgenza al fine di ingiungere a Petrolifera Adriatica e ad altro acquirente di impianti Esso (Reteitalia), di applicare ai propri gestori le disposizioni contrattuale di approvvigionamento di carburante previste dall’Accordo Aziendale sottoscritto in data 16 luglio 2014 dalle 3 Federazioni rappresentative dei gestori e dalla Esso.

Tale iniziativa giudiziaria, pur non avendo conseguito i risultati pratici auspicati, ha condotto il Tribunale di Roma ad affermare la vigenza dell’Accordo nonostante l’intervenuta scadenza temporale e l’avvenuta cessione degli impianti, sino a nuovi accordi della stessa specie tra le tre Federazioni maggiormente rappresentative dei gestori e i titolari degli impianti.

Il Tribunale di Roma ha parimenti riconosciuto la piena legittimazione dei gestori a far valere l’applicazione dell’Accordo anche nei confronti dei nuovi titolari degli impianti e, conseguentemente, il diritto degli stessi a pretendere, perdurante, la fornitura di carburante Esso, le differenze tra le condizioni economiche di fornitura previste dall’Accordo e quelle difformi sino ad oggi praticate unilateralmente dai nuovi titolari degli impianti.

In conseguenza di tale principio giuridico espresso dal Tribunale di Roma, sotto il patrocinio della FAIB Nazionale e Toscana, una serie di gestori ha incaricato gli avvocati Grassi e Guidugli, di provvedere a diffidare Petrolifera Adriatica a procedere all’applicazione dell’accordo e a corrispondere loro le differenze tra le condizioni economiche di fornitura previste dall’Accordo stesso e quelle difformi unilateralmente applicate da Petrolifera Adriatica.

In assenza di positivo riscontro a tale diffida, lo Studio Legale Grassi ha, pertanto, depositato di concerto con l’Avv. Guidugli, i primi ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Roma.

Ulteriori lettere di diffida e ricorsi sono in corso di predisposizione per conto di gestori che hanno già manifestato il proprio interesse all’iniziativa.

 

 

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