La Guardia di Finanza ha elevato un verbale di contestazione per rilevamento prezzi carburanti a carico di un gestore a Modena per non aver comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi di vendita praticati presso l’impianto, omettendo nello specifico l’indicazione del prezzo dei carburanti “serviti” attraverso l’apposito sito internet. Il verbalizzato è un gestore che gestisce un impianto con vendita in self e in servito.
Il verbale fa riferimento alla Legge che stabilisce “Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato”. Ma il verbalizzante non tiene conto che detto obbligo è poi meglio specificato dal DM 15 ottobre 2010, cui lo stesso art. 51 della Legge fa rinvio per l’individuazione dei criteri e delle modalità per la comunicazione delle informazioni al Ministero. In particolare, l’art. 1, comma 2, del Decreto stabilisce che “L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l’impianto interessato durante l’intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell’operatore”.
Ancora più chiaro il MiSE che tra le FAQ pubblicate sulla pagina internet dedicata all’Osservatorio prezzi e tariffe spiega che: “Il DM 15 ottobre 2010 prevede che l’obbligo di comunicazione riguardi almeno una modalità di vendita che deve essere quella self service laddove il self sia presente in orario di apertura dell’impianto.
La priorità riconosciuta all’erogazione in modalità self impone l’obbligo di comunicazione con riguardo ai prezzi praticati con modalità di vendita self service solo se tale modalità sia presente durante l’orario di apertura dell’impianto. Rimane ferma la possibilità di comunicare su base volontaria anche il prezzo del servito. Qualora, viceversa, l’impianto non disponga di attrezzature per l’erogazione self service durante l’orario di apertura l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito”.
Non vi è dubbio quindi sul fatto che, se la modalità (forma) di vendita self service di ciascuna tipologia di carburante è presente sull’impianto durante l’intero orario di apertura, l’obbligo di comunicazione è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell’operatore: e ciò per il semplice motivo che il consumatore deve essere messo in grado di conoscere, attraverso la consultazione delle informazioni messe a disposizione on line dal Ministero, quale sia il prezzo più conveniente sugli impianti attivi per ogni tipologia di carburante. Ed è normale che il prezzo più conveniente sia quello del carburante erogato nella forma self service; pertanto, come recitano le FAQ, l’obbligo di comunicare i prezzi del carburante erogato nella modalità servito scatta solo qualora l’impianto non disponga di attrezzature per l’erogazione self service durante l’orario di apertura.
Il punto vendita in questione gestisce la doppia modalità di vendita in self e in servito e pertanto, va senza dubbio archiviata la contestazione mossa al gestore, il quale, essendo presente sull’impianto la modalità self service in orario di apertura, comunicando al portale del Ministero i (soli) prezzi relativi a tale modalità ha ottemperato pienamente all’obbligo di comunicazione previsto dalla Legge.