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Obbligo di mettere a disposizione degli avventori nei pubblici esercizi su aree di servizio un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico

Si ricorda che la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ha stabilito, tra le altre cose, all’art. 53 (Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool), comma 2-quater, che “i titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2 (titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la somministrazione di bevande alcoliche in locali pubblici e circoli privati, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici), che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. Devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu’ comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Dette disposizioni si applicheranno, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento (per i quali i descritti obblighi sono già da tempo vigenti), a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, e cioè solo dal 13 novembre 2010.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».
I summenzionati obblighi, in definitiva, sono del tutto nuovi per gli esercizi ove si somministrano bevande alcoliche in assenza di qualsivoglia forma di spettacolo o intrattenimento.
A tal proposito, va anzitutto evidenziato che, diversamente da quanto si richiedeva nelle previgenti disposizioni, l’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, da mettere obbligatoriamente a disposizione dei clienti, viene tecnicamente descritto come “di tipo precursore chimico o elettronico”.
Il Ministero dell’interno, Dipartimento delle P.S., con circolare prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, del 12.8.2010, ha in ogni caso chiarito che “non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso”.
Ci siamo dunque preoccupati di confrontarci, per le vie brevi, con i Dirigenti del Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell’interno, i quali, confermandoci i contenuti della circolare, hanno aggiunto che, attualmente, gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico sono di tre tipi: a infrarossi; elettrochimici, colorimetrici (monouso)..
In ogni caso, nessuna norma – è bene evidenziarlo – obbliga i titolari o gestori degli esercizi a mettere a disposizione dei clienti detti apparecchi gratuitamente: dunque, ben può essere richiesto agli avventori il corrispettivo per l’uso del servizio, fermo restando che gli apparecchi, a richiesta del cliente, devono essere disponibili, pena l’applicazione delle sanzioni.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo degli apparecchi, occorre aggiungere che vi sono alcuni importanti accorgimenti da osservare per la corretta rilevazione del tasso alcolemico. Di tali accorgimenti Vi daremo notizia a breve, dopo aver acquisito dagli esperti del Ministero una sorta di “vademecum”, la cui redazione, ad uso e consumo dei titolari e gestori dei locali e degli utenti, abbiamo espressamente richiesto.