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Obbligo comunicazione prezzi: il Governo non torna indietro. Faib: un ulteriore conferma inaffidabilità dell'esecutivo

L’aula del Senato ha approvato il disegno di legge “sviluppo ed energia” con 154 sì, 98 no e 3 astenuti. Il provvedimento, che ha subito alcune modifiche rispetto al testo votato a Montecitorio, ora torna alla Camera. Nel disegno di legge, collegato alla Finanziaria, sono contenute, tra le altre cose, anche le norme per la trasmissione dei prezzi, le norme per il ritorno al nucleare e misure per il mercato del gas. Il provvedimento torna ora alla Camera per un ultimo passaggio che, stando a quanto affermato ieri dal ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola, dovrebbe essere molto breve.
Particolarmente grave per i gestori la previsione dell’obbligo di trasmissione dei prezzi praticati. Sotto questo punto di vista, le assicurazioni del Ministro, sulla rapidità del passaggio alla Camera, peraltro suonano come un palese voltafaccia alle richieste della categoria che unitariamente, sebbene autonomamente, avevano chiesto l’eliminazione dell’emendamento.
“E’ un governo sordo e distante quello che ignora le richieste della categoria, non risponde alle sollecitazioni di incontro, sottovaluta il malessere degli operatori della Distribuzione Carburanti, si dimostra impotente di fronte alla prepotenza di Eni e di Shell, non onora i patti sottoscritti con il Protocollo d’intesa del 20 giugno -ha dichiarato Martino Landi, Presidente della Faib”.
“ A fronte della disponibilità dichiarata dalla senatrice Fioroni a riformulare l’emendamento, la chiusura del Governo appare inopportuna rispetto alle difficoltà operative che questa norma aprirà, in termini di costo/tempo, complicazioni gestionali e contenziosi civili in relazione alla corretta gestione dei prezzi comunicati, messi on line e praticati, con evidenti disguidi di tempi. Senza contare che non si comprende quale utilità potrà ricavarne l’utente messo di fronte ad una massa enorme di informazioni anonime e disperse sul territorio. Appare- ha continuato Landi- un atteggiamento persecutorio nei confronti di questa categoria che fa l’esattore per lo Stato e il cassiere per le compagnie a fronte di 3,5 centesimi pro litro, rischiando la propria sicurezza e l’incasso per conto di lor signori.”
“Non siamo in Francia- ha concluso Landi- dove la rete di distribuzione è piu rarefatta e circoscritta a poco meno di 8 mila impianti. Ad un Governo sordo non resta che rispondere con una forte mobilitazione e una dichiarazione di sciopero non più rinviabile a cui chiamiamo tutta la categoria.”
E’ evidente che Faib si attiverà per cercare di modificare il testo alla Camera. Nonostante il parere di Scajola.


Senato della Repubblica – 143 – XVI LEGISLATURA
206ª Seduta (pomerid.) Assemblea – Allegato A 13 maggio 2009

Passiamo alla votazione dell’articolo 30-quater.

FIORONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta`.

FIORONI (PD). Signor Presidente, questo articolo prevede l’obbligo, per chiunque eserciti l’attivita` di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione utilizzato.
Auspico, pertanto, che il Governo in sede di decreto attuativo, possa individuare idonee soluzioni per semplificare al massimo le modalita` di comunicazione da parte dei gestori, soprattutto i piu` piccoli. Questi ultimi vanno resi protagonisti e non vessati da inutili appesantimenti burocratici; al contempo, pero`, non devono essere vanificati i benefı`ci per i consumatori che, comunque, possono derivare da questa misura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 30-quater.

E` approvato.

Art. 30-quater.
Approvato

(Misure per la conoscibilita` dei prezzi dei carburanti)

1. Al fine di favorire la piu` ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, e` fatto obbligo a chiunque eserciti l’attivita` di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalita` per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche´ per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu` ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. La diffusione delle informazioni di prezzo puo` avvenire anche per il tramite di soggetti terzi.

3. In caso di omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformita` rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114, da irrogare con le modalita` ivi previste.