Con una nota al MISE il Segretario Generale di Confesercenti, Mauro Bussoni ha segnalato al Ministero che a decorrere dal 30 giugno p.v. i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
La Confederazione delle PMI nella nota pone l’esigenza di intervenire in materia, “con lo strumento del Decreto ministeriale, al fine di ristabilire il principio della gradualità dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni,”
Il Segretario Generale infatti ripercorrendo la vicenda sottolinea che “Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che con uno o più Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, vengano disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione che prevede l’obbligo. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2014, in effetti, ha stabilito le definizioni e l’ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. Lo stesso Decreto, invero, aveva previsto disposizioni valide “in sede di prima applicazione”, comportanti un’entrata in vigore “graduale” delle nuove norme.”
Ciò premesso Bussoni osserva che “Dette disposizioni sono poi state vanificate dall’approvazione del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, che ha comportato lo “slittamento” dell’intera disciplina alla data del 30 giugno p.v., senza previsione di alcuna gradualità né di distinzione dei soggetti interessati.
Perciò la Confesercenti chiede di chiarire, nell’ambito delle previsioni normative, la sfera di applicazione, specificando che:
1) L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all’Art. 15, comma 4, del Decreto Legge 18/10/2012n, n° 179, convertito dalla Legge 17/12/2012 n° 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 50 Euro
2) In sede di prima applicazione l’obbligo di cui al punto 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti che svolgono attività di vendita di beni e prestazioni di servizi il cui fatturato dell’anno precedente sia superiore ad Euro 500.000
3) A far tempo dal 30/5/2015 l’obbligo di cui al punto 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati dai soggetti che svolgono attività di vendita di beni e prestazioni di servizi il cui fatturato dell’anno precedente, sia superiore ad Euro 250.000
Per le attività di vendita tabacchi, distribuzione stradale di carburanti e commercio su aree pubbliche le disposizioni di cui al punto 1 si applicano a far tempo dal 1/1/2017.
La nota confederale annota che “Una graduale estensione dell’obbligo di accettazione della moneta elettronica eviterebbe una congestione tecnica difficilmente altrimenti evitabile e permetterebbe alle imprese “meno strutturate” di predisporsi con presumibili minori oneri rispetto al disposto normativo. E’ prevedibile infatti che nell’arco di un biennio gli oneri di gestione dei P.O.S. possano sensibilmente ridursi.”
La missiva conclude osservando che “Per il settore distributori carburanti, considerati i ristretti margini di guadagno, l’accettazione della moneta elettronica porterebbe ad una forte riduzione di redditività ed in alcune situazioni (…) ad una decisa perdita."