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Nuovo DPCM 3 novembre 2020 – Ulteriori misure restrittive anti Covid-19.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, e dato che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, ha approvato in data 3 novembre un nuovo DPCM che comporta l’applicazione di misure maggiormente restrittive per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Le misure sono diversificate a seconda della situazione concreta venutasi a creare nelle diverse aree del Paese. Esse si applicheranno dal 5 novembre, in sostituzione di quelle previste dal DPCM 24 ottobre 2020, e saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020. Si attende ora l’approvazione delle ordinanze del Ministero della salute che individueranno le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3 o 4”, c.d. “zone arancione” o “zone rosse”.

MISURE RESTRITTIVE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE (Art. 1) – “zone gialle”

Spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, nei centri urbani, delle strade o piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Nuove restrizioni per le attività produttive e sociali.
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente; sono dunque sospese anche le attività di gioco esercitate in modo promiscuo all’interno di pubblici esercizi, tabacchi, attività ricettive e commerciali. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Non è dunque prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita e degli ipermercati, che hanno autorizzazione autonoma per l’esercizio, diversamente dai centri commerciali. Non è altresì prevista, sempre nelle giornate festive e prefestive, la chiusura dei mercati, ma solo delle attività esercitate nei posteggi del settore extralimentare. Si conferma la possibilità di consumare nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, con consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. È sempre consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

MISURE RESTRITTIVE PREVISTE IN “ZONE SCENARIO TIPO 3” (Art. 2) – “zone arancione” (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto)

Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”, nelle quali sono disposte misure maggiormente restrittive rispetto all’intero territorio nazionale.
Sempre con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, può però essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dall’applicazione delle misure più restrittive applicate in generale nella Regione medesima sulla base dell’ordinanza che la colloca nello scenario di tipo 3.
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui sopra, nelle Regioni individuate con dette ordinanze, che hanno durata di 15 giorni, sono applicate le seguenti misure di contenimento più restrittive:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese (senza indicazione di orari, dunque tutto il giorno) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le misure previste dagli altri articoli del DPCM, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui all’art. 2, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

MISURE RESTRITTIVE PREVISTE IN “ZONE SCENARIO TIPO 4” (Art. 3) – “zone rosse” (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto)

Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”, nelle quali sono disposte misure maggiormente restrittive rispetto all’intero territorio nazionale. Sempre con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dall’applicazione delle misure più restrittive 4 applicate in generale nella Regione medesima sulla base dell’ordinanza che la colloca nello scenario di tipo 4.
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui sopra, nelle Regioni individuate con dette ordinanze, che hanno durata di 15 giorni, sono applicate le seguenti misure di contenimento più restrittive:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio (dunque anche all’interno dello stesso Comune), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi previste in generale dal DPCM per il territorio nazionale. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese (senza indicazione di orari, dunque tutto il giorno) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività sportive previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese (sospese quindi: l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, normalmente consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana; sospese anche le attività dei centri di riabilitazione); sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.;
g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (consentiti dunque lavanderie e saloni di barbiere e parrucchiere);
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Le misure previste dagli altri articoli del DPCM si applicano anche ai territori di cui all’art. 3, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.