Dal prossimo 18 maggio 2019 entrerà in vigore la Legge n. 36, approvata in via definitiva dalle Camere il 26 aprile u.s. e pubblicata su GU n. 102 del 3-5-19, recante alcune modificazioni al vigente Codice Penale, con particolare attenzione all’ampliamento della sfera di applicazione dell’art. 52 CP in materia di “legittima difesa”, quale scriminante oggettiva prevista dal nostro ordinamento giuridico nazionale, nonché alla riduzione dell’ambito applicativo dell’art. 55 CP in tema di “eccesso colposo”.
A tal proposito, in via preliminare, per quanto attiene in particolare all’art. 52 CP, è appena il caso di ricordare che a legislazione vigente tale norma:
– esclude tuttora la punibilità di chi abbia commesso un fatto, configurato e sanzionato in condizioni ordinarie come reato (ad es. lesioni personali, omicidio etc.), qualora tale soggetto attivo vi sia stato costretto dalla legittima “necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta”;
– subordina l’applicazione di tale esonero penale alla sola condizione, tuttora indispensabile e suscettibile di accertamento specifico volta per volta, che la reazione a difesa del proprio od altrui diritto nei confronti di un altro soggetto (ad es. malvivente comune o rapinatore) risulti essere adeguatamente proporzionata rispetto all’offesa minacciata da quest’ultimo;
– ravvisa tale vincolo di proporzionalità, nei casi di “violazione di domicilio” di cui al successivo art. 614 commi 1 e 2 CP, qualora taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati (ad es. in qualità di titolare di un esercizio commerciale) usi un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, se non vi sia desistenza e ricorra il pericolo d’aggressione.
Rispetto al quadro appena illustrato, ai sensi dell’art. 1 della nuova Legge n. 36/2019 è prevista un’ulteriore estensione applicativa della legittima difesa, attraverso l’introduzione del principio generale secondo cui, nei casi sopra illustrati, agirà sempre in stato di legittima difesa colui che compia un atto per respingere l’intrusione realizzata da una o più persone con la violenza o con la minaccia dell’uso di armi o di altri mezzi di violenza fisica.
Per quanto concerne altresì l’art. 55 CP, occorre rammentare che parimenti a legislazione vigente tale norma prevede un rilevante limite all’istituto in questione, disciplinando come è noto l’eccesso colposo di legittima difesa qualora l’aggredito ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità. In tal caso, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto come tale dal legislatore (es. lesioni colpose, omicidio colposo etc.). Tuttavia ai sensi dell’art. 2 della nuova Legge n. 36/2019 è contemplata una sensibile attenuazione dell’eccesso colposo, introducendo il criterio secondo cui nelle fattispecie sopra descritte la punibilità sarà esclusa qualora chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità abbia agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Sulla questione come si ricorderà Faib aveva svolto un’ approfondita audizione in Senato, in sede di discussione parlamentare della norma, nella quale aveva sottolineato la necessità di valutare lo stato di grave turbamento e di obiettiva inferiorità dell’aggredito rispetto all’aggressore, non solo in casa ma anche sul posto di lavoro.