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Legge "Sviluppo" – Disposizioni in materia di distribuzione carburanti. Diritto camerale e comunicazione prezzi. Ricalcola il versamento dovuto per i diritti camerali

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E’ stata approvata ed è in attesa di pubblicazione la legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", licenziata dal Senato (ddl 1195-B) lo scorso 9 luglio, che, in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione, contiene due importanti novità:

1. DETERMINAZIONE DEL FATTURATO AI FINI DEL DIRITTO CAMERALE

Come è noto, il provvedimento contiene, all’art. 44 (vedi allegato), il fondamentale – seppur limitato nel tempo – intervento di modifica delle disposizioni in materia di versamento del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti.
In sostanza, fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti il fatturato di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al Dm 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009.
La modifica comporterà un notevole risparmio per i circa 8.000 gestori iscritti alla sezione ordinaria del registro delle imprese, i quali dallo scorso anno versano il diritto annuale finalizzato alla copertura del fabbisogno del sistema camerale, di cui all’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rapportandolo al fatturato, diversamente dai titolari di imprese iscritte alla sezione speciale, che pagano il diritto in misura fissa.
Per "fatturato" il menzionato Dm n. 359/01 intende "la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)". Con la successiva circolare 22 maggio 2001, n. 3513/C, il Ministero aveva fornito più precise indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione delle prescrizioni di tale decreto, chiarendo che per le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali ed equiparati, ecc., deve intendersi per fatturato la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’IRAP.
In tal modo, i gestori iscritti alla sezione ordinaria erano tenuti a pagare il diritto annuale rapportandolo all’importo complessivo dei ricavi, sebbene questo non rappresenti appieno la sostanza economica delle transazioni effettuate: ed infatti, nel caso dei distributori di carburanti, il prezzo di vendita è rappresentato per larga parte dalle accise.
Le minori entrate per il sistema camerale, consequenziali alla modifica della norma, saranno compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l’anno 2008.

INDICAZIONI OPERATIVE

Come si ricorderà, con nota dello scrivente Ufficio, prot. n. 4128, del 17 giugno u.s., avevamo comunicato che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2009 (in G.U. n. 137, del 16 giugno), sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
In particolare, i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, avrebbero potuto effettuare i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione;

potranno inoltre effettuarli

b) fino al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Dette disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese con gli indicati requisiti

Come è noto, alla scadenza del 16 giugno fanno riferimento le disposizioni relative al pagamento dei diritti camerali. Sarà dunque possibile, per le imprese iscritte al Registro, qualora rientranti fra quelle che possono beneficiare del differimento dei termini disposto dal DPCM del 4 giugno, posticipare i pagamenti.
In seguito a contatti informali con il Ministero dello sviluppo economico, possiamo comunicarVi che è in via di predisposizione una nota, che il Ministero invierà all’Unioncamere, nella quale verranno chiarite le modalità con cui i gestori che già abbiano versato il diritto 2009, senza beneficiare delle disposizioni che comportano la riduzione del medesimo, potranno recuperare le somme indebitamente versate (probabilmente si farà ricorso alla compensazione, in alternativa ad una istanza di rimborso).

Calcolo dell’importo

Per ciò che concerne il calcolo dell’importo del diritto annuale, il decreto ministeriale 30 aprile 2009 (in GU n. 114, del 19 maggio 2009) stabilisce che per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese il diritto è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2008 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

 

Scaglioni di fatturato

Aliquote

da €

a €

0

100.000,00

€ 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000

250.000,00

0,015%

oltre 250.000

500.000,00

0,013%

oltre 500.000

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000

 

0,001% ( fino ad un massimo di € 40.000)

Orbene, per individuare il valore del fatturato al quale applicare le dette misure fisse o aliquote occorrerà, in mancanza di precise indicazioni da parte del sistema camerale, partire dai valori indicati nella menzionata circolare del Ministero dello sviluppo economico, facendo dunque riferimento alla somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’IRAP, dalla quale dovranno sottrarsi le accise relative ai carburanti per i quali è stata effettuata fatturazione nell’anno 2008.
L’importo delle accise da sottrarre ai fini del calcolo del fatturato potrà essere desunto dai valori dei carburanti contabilizzati nel registro di carico e scarico la cui tenuta è obbligatoria per gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Si farà riferimento, in particolare, al prospetto dei registri chiusi al 31 dicembre del 2008, come successivamente inviato all’UTF.

2. MISURE PER LA CONOSCIBILITÀ DEI PREZZI DEI CARBURANTI

L’art. 51 della legge, al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, fa obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
La decorrenza di detto obbligo, però, è ricollegata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il quale individuerà, secondo criteri di gradualità e sostenibilità (che immaginiamo comportino un’efficacia della norma rapportata ad esigenze effettive di tutela del consumatore, con riferimento a fasi temporali progressive e a particolari p.v., che presentino determinate caratteristiche) le decorrenze dell’obbligo e definirà i criteri e le modalità:

· per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti;
· per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti;
· per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori.

In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 22, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (da 500 a 3.000 euro).

Testo art. 44 ddl 1195-B
 
Art. 44.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l’anno 2008. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.


 

Nota ministeriale alle Camere di Commercio  sul diritto annuale

Come preannunciato il Ministero dello sviluppo economico ha inviato al Sistema delle Camere di commercio l’allegata nota, con la quale chiarisce che, a seguito dell’approvazione dell’art. 44 della "Legge Sviluppo" (A.S. n. 1195), per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, limitatamente al versamento del diritto annuale per l’anno 2009, il fatturato, relativo al periodo di imposta 2008, deve essere inteso al netto delle accise. Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 potranno compensare le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento del diritto camerale previsto per l’anno 2010; in alternativa, nel caso in cui le imprese non si avvalgano di tale facoltà, le stesse potranno presentare alla competente Camera di commercio, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Ufficio XII – Sistema Camerale – Ex DGVNT

 

Ministero Sviluppo Economico

Dipartimento Regolazione Mercato

USCITA – 14/07/2009 – DO63772

Struttura: DG Vigilanza e Normativa Tecnica

                                                                                                                         

 
                                                                                  A Unioncamere

                                                                                  P.zza Salustio 21

                                                                                  00187 Roma 

 

Oggetto: art. 44 – AS n. 1195 – diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti anno 2009

Il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento indicato in oggetto: l’articolo 44 del suindicato provvedimento prevede che per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, limitatamente al versamento del diritto annuale per l’anno 2009, il fatturato, relativo al periodo di imposta 2008, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) numero 4) del decreto 11 maggio 2001, n. 359 deve essere inteso al netto delle accise.

Si ritiene, infine, opportuno chiarire che le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 possono, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compensare le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all’anno successivo.

Nel caso in cui tali imprese non si avvalgano di tale facoltà le stesse possono, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dello stesso decreto n. 359/2001, presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto. 

                                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                                                                  (GIANFRANCESCO VECCHIO)