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Legge 124/2017 Anagrafe carburanti

                     Riepilogo oneri per i titolari di impianti distribuzione carburanti ex art. 1 

In merito agli  adempimenti in tema di Anagrafe ministeriale degli impianti di distribuzione carburanti di cui all’art. 1 commi da 100 a 118 Legge n. 124/2017 e ss. (Mercato e concorrenza), i cui termini sono stati prorogati come è noto a norma dell’art. 1 comma 1132 Legge n. 205/2017 e ss. (Bilancio 2018), questi rientrano in via esclusiva nella sfera di competenza delle compagnie petrolifere titolari delle relative autorizzazioni e dunque non anche dei gestori dei medesimi impianti.

Pertanto, pur ribadendo che tali obblighi di iscrizione nella predetta Anagrafe e di adeguamento degli impianti incompatibili riguardano le sole società concessionarie proprietarie degli impianti di distribuzione carburanti, è appena il caso di riepilogare quanto segue per opportuna conoscenza del settore associato in indirizzo.

Si conferma in primo luogo che l’art. 1 commi 100 e 101 citata Legge 124/17 prevede l’introduzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un’Anagrafe degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, cui i titolari di autorizzazione (società petrolifere concessionarie) dovranno iscriversi entro il 24 agosto 2018 p.v.

 A tale Anagrafe, finalizzata come è noto ad ampliare la banca dati ministeriale già istituita ai sensi dell’art. 51 Legge n. 99/2009 ss. ed implementata periodicamente con i dati resi disponibili dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 giugno di ogni anno, potranno accedere per consultazione la stessa Agenzia, le Regioni e la Cassa conguaglio GPL.

In tale ottica, un successivo Decreto del MSE dovrebbe riorganizzare anche il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, riducendo il numero dei componenti e contemplando la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante per l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

 Contestualmente all’iscrizione nell’Anagrafe gli stessi titolari in base al successivo comma 102 dovranno autocertificare, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da indirizzare al medesimo MSE, al competente Comune ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che il proprio impianto ricada o meno in una delle fattispecie di incompatibilità di cui alle vigenti disposizioni regionali.

Si intende che in caso affermativo il titolare a norma del comma 103 si impegnerà ad eseguire il tempestivo adeguamento dell’impianto incompatibile, da completare entro il 29 febbraio 2019, ferma restando in caso di inadempimento la necessaria cessazione dell’attività entro il 29 novembre 2018 ed il consequenziale smantellamento dell’impianto stesso.

NB: in base ai successivi commi 105 e 107 il titolare che ometta di inviare al MSE la predetta autocertificazione di compatibilità/incompatibilità dell’impianto di distribuzione carburanti, contestuale all’iscrizione obbligatoria nell’Anagrafe generale, rischierà l’irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500 a € 7.000 per ogni mese di ritardo rispetto al sopra richiamato termine utile, con diffida ministeriale ad adempiere entro trenta giorni pena la dichiarazione di decadenza dall’autorizzazione e dalla licenza di esercizio a cura dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Regione e del Comune territorialmente competenti.

Si conferma altresì che i proventi di tali sanzioni, già spettanti sino al 31 dicembre 2017 al Fondo Indennizzi per la razionalizzazione della rete distributiva carburanti di cui all’art. 6 D. Lgs n. 32/1998 e ss., sono stati acquisiti nell’entrata di bilancio dello Stato a partire dal 1° gennaio 2018, termine a decorrere dal quale, non a caso, la predetta Cassa conguaglio GPL a norma del comma 106 è dovuta confluire come è noto, con le relative funzioni ed i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, nell’ambito di Acquirente unico Spa per il tramite dell’OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano).

Dalle disposizioni sopra illustrate deriva in sostanza che l’iscrizione alla sopra descritta Anagrafe ministeriale degli impianti di distribuzione benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale è per le società petrolifere conditio sine qua non per la validità del loro titolo autorizzativo o concessorio.

A titolo meramente esemplificativo dell’essenzialità di tale requisito per il titolare, il successivo comma 108 prevede che finanche il rilascio al gestore del Registro annuale di carico e scarico da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle dogane sarà subordinato alla verifica presso l’Anagrafe che l’impianto sia stato iscritto dal titolare stesso e dichiarato compatibile a norma di legge.

In riferimento all’autocertificazione cui i titolari saranno tenuti in sede di iscrizione all’Anagrafe MSE, si conferma infine ai sensi del comma 112 che ai fini della sicurezza nella circolazione stradale gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati e delimitati dai Comuni a norma di legge si reputano incompatibili:

  • qualora privi di sede propria, per cui ogni rifornimento abbia luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell’art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada);
  • se situati all’interno di aree pedonali, a norma dell’art. 3 comma 1 nr. 2) medesimo D.Lgs 285/92 (Codice).

Parimenti, in base al successivo comma 113 ed agli stessi fini di sicurezza nella circolazione stradale, gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati e delimitati dai Comuni a norma di legge si reputano incompatibili:

  • se ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade ad uso pubblico (incroci ad Y) ed ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi in più strade pubbliche;
  • qualora ricadenti all’interno di curve con raggio non oltre mt. 100, salvo che si tratti di unico impianto in comuni montani;
  • se sprovvisti di sede propria, per cui ogni rifornimento abbia luogo sulla carreggiata così come definita ai sensi dell’art. 3 comma 1 nr. 7) D.Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada).

Si ricorda infine che in virtù del combinato disposto tra i commi 115 e 117, salvo i casi delle aree di servizio per il cui ripristino siano stati già sottoscritti specifici accordi od atti amministrativi, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti che cessino l’attività entro il 24 agosto 2020 comunicheranno al competente Comune l’avvio delle seguenti procedure di dismissione tese a prevenire rischi per la sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria:

  • smantellamento delle attrezzature fuori terra;
  • rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi;
  • messa in sicurezza delle strutture interrate;
  • esecuzione di indagini ambientali ai sensi del DM ambiente n. 31/2015 ove necessario in caso di contaminazione, avvalendosi degli Accordi di programma di cui all’art. 246 D.Lgs n. 152/2006 – Codice ambientale;
  • bonifica del sito, in caso di accertata contaminazione ( predetti Accordi di programma);
  • rimozione delle strutture interrate, in caso di riutilizzo dell’area di servizio.

In allegato un estratto aggiornato dell’art. 1 citata Legge Concorrenza 124/2017 e ss. commi da 100 a 118 in tema di distribuzione carburanti.

 

 Leggi estratto articolo:  Estratto L124-17 Commi 100-118 Anagrafe Carburi