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L’Agenzia delle Entrate pubblica nuovi chiarimenti riguardanti la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, Faib: si reintroducono obblighi e sanzioni

 L’agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ieri 04.07.2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un Provvedimento Direttoriale n. 236086 (allegato alla presente) contenente ulteriori chiarimenti in ambito di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati corrispettivi ed, in particolare, sulle modalità d’invio per i Soggetti obbligati dal 1° luglio scorso che non hanno ancora provveduto all’installazione del nuovo dispositivo. Sia la norma che la circolare esplicativa avevano infatti chiarito che anche per questi contribuenti permanesse, fin dal primo semestre, l’obbligo di trasmissione telematica entro il termine del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (sull’argomento Circ. Uff. Trib. del 01.07.2019). Le opzioni messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sono due: la web application presente nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia oppure il web service in cooperazione applicativa fruibile attraverso protocollo HTTPS. Nella pratica, il Soggetto obbligato non dotato di dispositivo potrà continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale compilando contestualmente il registro dei corrispettivi fino al giorno d’installazione del nuovo registratore; al termine del mese di riferimento quest’Ultimo dovrà utilizzare una delle suddette opzioni per l’invio telematico in autonomia oppure incaricando il proprio intermediario per il corretto espletamento dell’adempimento (nel caso contrario sarà applicabile il regime sanzionatorio previsto dalla norma).

Per Faib il nuovo Provvedimento chiarisce che la certificazione dei corrispettivi per il primo semestre può continuare ad essere fatta in modo tradizionale ma la trasmissione va obbligatoriamente effettuata in modo telematica entro il termine del mese successivo a quello del mese in cui vengono effettuate le operazioni o a cura direttamente del gestore o a cura del suo commercialista. Dal nostro punto di vista è un peggioramento delle condizioni rispetto alla precedente circolare del 29 giugno che lasciava uno spiraglio sulla facoltà del gestore di continuare fino al 31 dicembre 2019 a svolgere la registrazione  dei corrispettivi in modo tradizionale e senza sanzioni. Così si reintroducono l’obbligo e le sanzioni. Questo ulteriore Provvedimento fornisce ancora più motivazioni allo sciopero del 17 luglio, lasciando inalterati i motivi della protesta

 

All.: nota Agenzia delle entrate