Vai al contenuto
Home » La Regione Toscana ribadisce il no a distributori funzionanti senza la presenza del gestore in aree urbane. Importante precisazione dell'Assessore al Commercio della Regione Toscana

La Regione Toscana ribadisce il no a distributori funzionanti senza la presenza del gestore in aree urbane. Importante precisazione dell'Assessore al Commercio della Regione Toscana

La Regione Toscana è nuovamente intervenuta sulla questione degli impianti ghost.
Con una nota a firma dell’Assessore Regionale al Commercio Cristina Scaletti la Regione ha chiarito una volta di più che gli impianti senza gestore possono sorgere solo, e solamente, nelle aree montane e insulari.
Viva soddisfazione è stata espressa dal Presidente Regionale della Faib Confesercenti, Andrea Stefanelli, che ha dichiarato “l’intervento ribadisce principi legislativi sui quali abbiamo da tempo trovato una sintesi e una condivisione forte con la Regione che ha improntato la propria legislazione in coerenza con la forte e peculiare vitalità del proprio territorio, vetrina dello stile di vita italiano nel mondo, imperniato sulla qualità della vita, sulla sostenibilità e sulla salvaguardia ambientale, questioni che non sono nella disponibilità del mercato e appartengono invece al patrimonio di socialità e vivibilità della Toscana e dei cittadini toscani, con buona pace delle multinazionali del petrolio che ancora in queste ore stanno protestando…”.
Nella nota, l’Assessore richiama in maniera puntuale “La Legge regionale 28 settembre 2012 n. 52 ("Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l. r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005") che ha modificato la normativa regionale adeguandola ai recenti provvedimenti statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali”, precisando che “Per quanto riguarda la disciplina in materia di distribuzione di carburanti sono stati in particolare modificati gli articoli 54 bis e 84, comma 3 della l.r. 28/2005, sulla base di quanto previsto dall’articolo 18 del d.l. 1/2012, convertito in legge 27/2012 e dall’articolo 28, comma 7 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011”.
Dal necessario preambolo legislativo l’Assessore Scaletti fa discendere affermazioni perentorie e inequivocabili affermando che “ gli impianti di distribuzione di carburante dotati esclusivamente di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti senza la presenza del gestore possono essere istallati soltanto nelle aree(…) montane e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti e al di fuori dei centri abitati, così come definiti dall’articolo 3 del d.lgs. 285/1992 e dagli strumenti urbanistici comunali” e a condizione "che ne sia garantita un’adeguata sorveglianza", continuando con l’esplicito monito che “al di fuori di tali aree non sembra da considerarsi legittima l’installazione di impianti completamente automatizzati pur se la sorveglianza venga affidata ad un soggetto qualificato come “gestore”.
L’Assessore si spinge anche nel dettaglio, specificando meglio la figura del gestore, affermando che “Tale soggetto difatti, pur se incaricato dello svolgimento di eventuali mansioni (effettuazione ordine carburanti, assistenza al rifornimento, controllo giacenza e tenuta registri, presidio funzionamento, richiesta intervento di manutenzione, ecc.) è piuttosto da considerarsi un mero “presidiante” e non appunto un “gestore”, non essendo di regola titolare della licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane né tantomeno legato al titolare dell’autorizzazione da un contratto di comodato.”
Dal nostro punto di vista si tratta di una importante precisazione che è allo stesso tempo una forte riaffermazione nella recente letteratura di settore che sembrava voler trascurare gli elementi funzionali di esso.
Inoltre la Regione Toscana precisa che “In tutti gli altri ambiti territoriali diversi da quelli indicati all’articolo 54 bis l’impianto: a) funziona con la presenza del gestore, come sopra inteso, dei suoi dipendenti o collaboratori;-b) durante l’orario di apertura funziona contestualmente con 2 diverse modalità di erogazione, vale a dire quella self-service pre-pagamento e quella servita, così come previsto dall’articolo 28, commi 5, 6 e 7 del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011 e non esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento.
L’esclusivo utilizzo delle apparecchiature funzionanti 24 su 24 in modalità self-service pre-pagamento potrà avvenire solo durante la chiusura pomeridiana, serale o durante i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo”.
Più avanti l’Assessore interviene in materia di orari e precisa che “per “orario di apertura” si deve intendere sia l’orario di apertura giornaliera obbligatoria prevista per tutti gli impianti (che va dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19) che l’orario di servizio comunicato al Comune dal singolo punto vendita e scelto nella fascia oraria che va dalle 6 alle 21, nel rispetto delle 52 ore minime settimanali. Durante tale orario di apertura l’impianto funziona, come già detto, con 2 diverse modalità di erogazione, servita e non. Si deve pertanto ritenere che l’istallazione di un impianto che funziona esclusivamente in modalità self service pre-pagamento 24 ore su 24 è da considerarsi legittima solo negli ambiti territoriali individuati all’articolo 54 bis della legge regionale. In tutte le altre aree l’utilizzo esclusivo di tale modalità è da ritenersi in contrasto con la normativa regionale pur se l’impianto è presidiato da un soggetto che svolge determinate mansioni.”
A conclusione della nota l’Assessore Scaletti rammenta che “l’articolo 105 della l..r. 28/2005 sanziona l’istallazione di un impianto “senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 54 bis, comma 1”, prevedendo anche la sospensione dell’attività dell’impianto fino alla sua regolarizzazione e, in mancanza di questa, lo smantellamento del punto vendita e il ripristino dell’area. Ed infine ricorda che “ il divieto vale anche nel caso di impianti localizzati in aree diverse da quelle individuate all’articolo 54 bis e funzionanti con la presenza del gestore che attivino in orario di apertura il rifornimento all’utenza tramite la modalità esclusivamente automatizzata. In tal caso dovrà essergli contestata la violazione delle disposizioni in materia di orari con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 105, comma 5, lett. c) della l.r. 28/2005.”

Leggi la nota della Regione