Doppia soddisfazione, Faib: risultato straordinario che rende strutturale la misura fiscale e azzera i costi della moneta elettronica. Determinante la mobilitazione della categoria. Si apre nuova fase politica.
La Camera dei deputati ha approvato – con tempi record, in considerazione delle note e fortissime difficoltà politiche – il decreto stabilità, così come era stato licenziato il giorno prima dall’aula del Senato. Con il provvedimento di stabilità diventa legge anche il bonus fiscale in forma strutturale, così come veniva richiesto dalle Associazioni dei gestori da quattro anni a questa parte, e azzera i costi delle transazioni elettroniche.
Si tratta di un doppio risultato, frutto di un lungo lavoro, che coglie le aspettative della categoria e incide significativamente sui conti delle gestioni, sempre più in difficoltà per la contrazione degli erogati.
Un risultato che fa seguito alla forte pressione e mobilitazione della categoria che in tutti questi anni non ha mai smesso di lottare e che era stato sollecitato dalla rappresentanza sindacale ripetutamente e da ultimo nei vari protocolli d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Bonus fiscale strutturale, varato cioè in forma definitiva e non più soggetto a reiterazioni, e l’azzeramento dei costi della moneta elettronica erano al centro della piattaforma sindacale alla base di tante agitazioni. La questione dei costi della monetica era anche parte integrante del pacchetto sicurezza inviato ai Ministri dell’Interno e dello Sviluppo economico un anno fa.
Dopo quasi 20 anni di battaglie politiche e sindacali, dunque, viene riconosciuto il ruolo dei gestori quali operatori che incassano, custodiscono e versano alle casse dello stato l’ammontare di accise ed iva, con un ruolo assimilabile al sostituto d’imposta, per un importo di oltre 30 miliardi di euro l’anno, a proprio rischio e pericolo.
Il riconoscimento arriva dopo l’ennesima proclamazione di agitazioni sindacali sulla rete carburanti, formalizzata dal Coordinamento unitario Faib Confesercenti e Fegica Cisl, con l’adesione di Figisc Confcommercio, corredata dalla previsione di 15 giorni di chiusura, e la proclamazione congiunta dei primi tre giorni di sciopero generale.
La grande prova di mobilitazione seguita e le forti pressioni politiche e mediatiche esercitate sul Governo ha prodotto come risultato la l’approvazione delle misure attese.
Rimane il rammarico per l’ulteriore aumento delle accise, una misura verso la quale Faib-Confesercenti ha sempre espresso contrarietà.
Si apre adesso una nuova fase politica caratterizzata da una più accentuata attenzione alle tematiche delle liberalizzazioni e del mercato.
Articolo 34 della legge di stabilità
Art. 34. (Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti)
1. Per tenere conto dell’incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.
3. All’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.
4. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:
a) a decorrere dal 1º gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto;
b) a decorrere dal 1º gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.
5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
6. All’onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l’anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l’acquirente che per il venditore.