Si è svolto nella giornata del 24 giugno u.s. un nuovo incontro tra una delegazione di Confesercenti guidata dal Responsabile dell’Area Energia Ambiente Gaetano Pergamo e l’ANCI, rappresentata dal Dr. Andrea Ferri.
L’incontro, il secondo in pochi mesi, ha fatto il punto sullo stato di attuazione della nuova IUC, della TARI e della TASI.
Alla luce delle problematiche emerse nel precedente incontro ufficiale con l’ANCI, la Confesercenti ha presentato una memoria finalizzata ad affrontare e semplificare alcune problematiche riguardanti la fiscalità locale, che preoccupano, in particolare, le categorie dei settori energetici.
Nello specifico i punti critici per gli aspetti della fiscalità territoriale sono stati individuati nella definizione dei nuovi regolamenti comunali della TARI per i quali Confesercenti ha richiesti una linea omogenea di orientamento. Nello specifico è stata evidenziata la necessità di acquisire certezza da parte dei Comuni, preposti all’emanazione del regolamento attuativo, della tariffa e dei regimi strutturali ed agevolativi del tributo, in riferimento alla definizione di criteri oggettivi sulla base dei quali vengano, da un lato, detassate le aree produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, o, in alternativa, lo scorporo del costo sostenuto dalle imprese per il conferimento dei suddetti rifiuti speciali, tossici o nocivi a ditte a ciò autorizzate fino a compensazione dei corrispondenti esborsi specifici e, dall’altro, escluse dal prelievo le aree non produttive di rifiuti non essendo utilizzate per l’attività, essendo utilizzate per una funzione meramente accessoria (esempio aree verdi intercluse a funzione ornamentale, aree destinate alla sosta temporanea gratuita, alla manovra ecc…).
Nel primo caso, il costo dello smaltimento di tali rifiuti viene, come più volte affermato, già sostenuto obbligatoriamente dalle imprese che lo affidano a specifiche aziende differenti dalle municipalizzate. La non previsione di un regime di esenzione per tali aree – o di procedure detrattive del costo dal calcolo dell’imposta – porterebbe inevitabilmente ad un meccanismo di doppia imposizione delle stesse (Art. 163 D.P.R. n. 917/86, Art. 67 del D.P.R. n. 600/73). Mentre nel secondo, si andrebbe a penalizzare, in violazione del dettato normativo previsto dall’Art. 269, comma 2 del TUFL nel testo sostitutivo dell’Art. 21 del DPR 915/82, oltre modo operatori che destinano al pubblico confort aree improduttive di rifiuti.
I Comuni dovrebbero, quindi, stabilire dei criteri non interpretabili che definiscano ed esentino tali aree ai fini TARI (ad es. per i distributori di carburante da un lato il c.d. “criterio del sotto pensilina” e dall’altro le aree pertinenziali non produttive di rifiuti). Su questo si ritiene che l’ANCI possa svolgere un’attività di indirizzo e di linea guida non solo nella definizione dei suddetti criteri, ma anche nella raccomandazione che vi sia un’armonizzazione degli stessi nei diversi ambiti comunali. Una diversa previsione dei regimi di esenzione dell’imposta a livello locale porterebbe, per le piccole e micro imprese, ad una sperequazione nel trattamento tributario con dei conseguenti effetti negativi sulla ordinaria gestione delle aziende.
Sulla questione TASI, è stata condivisa la confusione generata dalle ultime previsioni normative in materia di tassazione locale. Una vicenda preoccupa inevitabilmente le imprese locali. Considerato che, da dati ufficiali, circa l’80% dei Comuni italiani deve ancora emanare il regolamento riguardante il tributo sui servizi indivisibili è stata avanzata la richiesta che gli Enti locali svolgano un’attività di collaborazione con i rappresentanti Confesercenti e Faib a livello territoriale, in maniera tale che si crei una sinergia che faccia emergere le eventuali criticità e problematiche del territorio di riferimento. Con un rapporto di collaborazione, l’Ente locale sarebbe certamente facilitato nella definizione della tariffa e nella suddivisione della stessa per i diversi soggetti d’imposta.