Ha fatto seguito una breve esposizione delle principali problematiche da parte dell’Avv. Pasca (es. misurazione del calo legale, nuova circolare interna della Gdf), che ha poi ceduto la parola all’Ing. De Santis, Vice Direttore dell’Agenzia delle Dogane.
Il Rappresentante dell’Agenzia delle Dogane ha riconosciuto che il settore dei carburanti presenta delle sue peculiarità, derivanti dal fatto che i prodotti “respirano”, ossia variano di volume al variare della temperatura. A questo si aggiunge l’anomalia che nella filiera dei carburanti la misurazione dei prodotti avviene a peso fino ai depositi commerciali, per diventare poi a volume da quel momento in poi. Il fatto dei cali è quindi dovuto al cambiamento dell’unità di misura e al fatto che il prodotto respira. Detto questo, l’Ing. De Santis non nasconde che i cali sono però ammissibili entro certi limiti, sebbene sia ragionevole ritenere che possano essere modificati considerando le diverse situazioni climatiche del nostro Paese. Questa considerazione potrà essere oggetto di una futura prossima circolare, che dovrebbe, senza rivoluzionare l’impianto dei controlli, d’altronde stabilito da Leggi e regolamenti, consentire il superamento di situazioni effettivamente “complicate”. In ogni caso si ricorda la necessità di dover motivare i cali nel registro (es. perdita del serbatoio, incontinenza di tubi e guarnizioni, staratura dei misuratori), in assenza della quale scatta la presunzione di cessione. Questo non toglie che, come sempre, nella fase dei controlli, anche i verificatori possano fare degli errori, non considerando circostanze addotte dai gestori.
Segue poi l’intervento del Dr. Orsini del Mef, che concentra la sua attenzione sul tema dei depositi commerciali (non di interesse per i gestori), ricordando che all’interno delle Amministrazioni vi è un Tavolo tecnico, che potrebbe essere aperto alle Associazioni di categoria. Riconosce che una soluzione per la quantificazione dei cali legali potrebbe essere la considerazione delle diverse zone termiche del Paese (circostanza che però porterebbe a ridurre il calo nelle aree più fredde del Paese). Passa poi a ricordare il progetto di modifica a livello comunitario della disciplina delle accise, la cui base imponibile potrebbe essere il contenuto energetico (e non il peso) dei diversi carburanti, e il loro impatto ambientale.
Il Maggiore Sebastiani della Gdf ricorda che l’Art. 18 del D.Lgs. 504/95 (testo unico sulle accise) attribuisce all’Amministrazione finanziaria poteri di controllo, anche in merito alla corretta tenuta dei registri carico/scarico. Ricorda quindi le altre disposizioni (Dpr 633/72, D.Lgs 471/97) che sono alla base delle sanzioni.
L’intervento di Canestrelli, di Assopetroli è molto vivace, evidenziando per i gestori di depositi commerciali di carburanti le incertezze della normativa (es. per il gasolio vale il 3 per mille indicato all’Art. 50 c. 2 del D.Lgs 504/95, o il 1% annuo del DM 55/2000? E poi va applicata tale percentuale al peso o al volume?), facendo notare come, in realtà, una risoluzione del 2005 dell’Agenzia delle Entrate chiariva che la presunzione di cessione, stabilita dal D.Lgs 471/97, viene meno in caso di prodotti soggetti a cali. Inoltre, Canestrelli evidenzia l’assurdità che per le accise vale un tipo di calo, e per l’Iva un altro ancora.
Dopo la pausa del pranzo, si riprende con la Tavola rotonda. Il primo ad intervenire è il Rappresentante designato dalla Faib Prof. Massimiliano Di Pace che ricorda come i casi più frequenti di sanzioni siano quelle ai fini Iva per le eccedenze (anche sotto i limiti stabiliti dall’Art. 48 del Testo unico sulle accise), e quelle per non corretta tenuta del registro carico/scarico, per via dei cali, anche quando questi rientrano nei limiti. Più in generale, si pone un problema della quantificazione del calo legale (o ammesso), che è un tema difficile, soprattutto per quei gestori che non hanno competenze giuridiche o tecniche tali da poter far fronte alle considerazioni dei verificatori, molto diverse nelle varie zone del Paese. Alla luce della disponibilità dimostrata dall’Agenzia delle Dogane, si proporrà, oltre a numerosi accorgimenti che evitino interpretazioni differenti da parte dei vari verificatori, anche di considerare la temperatura al momento dello scarico del prodotto, calcolando il differenziale con quella presente nel serbatoio, quantificando in questo modo il calo matematico (1%o per ogni grado di variazione), che con molta probabilità nel corso dell’anno si andrà a sommare (e non a compensare) con i cali successivi, in quanto, salvo nelle aree più fredde del Paese, statisticamente la temperatura del prodotto scaricato è sempre maggiore rispetto a quella del serbatoio interrato. Inoltre si farà presente che non è possibile considerare valide percentuali di eccedenza (0,5%) per le accise, e negare la loro validità ai fini dell’Iva. In questo contesto, anche se indipendentemente dalla vicenda dell’ammodernamento delle regole fiscali relative a cali e eccedenze, si potrà immaginare di considerare questo differenziale termico (e quindi la sua misurazione al momento dello scarico), anche per definire con le Compagnie petrolifere regole ai fini di una corretta quantificazione dei cali. A questo riguardo il Dr. Sbariggia, di Unione Petrolifera, pur non potendo esprimere un’opinione che impegni le Compagnie, non ha negato la fattibilità tecnica della misurazione della temperatura al momento dello scarico del prodotto.