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Il Bonus Fiscale per i Gestori nel "Decreto Milleproroghe". La deduzione stabilita dalla 448/98

Sulla G. U. n. 302, del 30 dicembre 2009-come già anticipato- è stato pubblicato il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cosiddetto “decreto milleproroghe 2010”), in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.
Tra le disposizioni approvate, si evidenzia la misura tanto attesa dalla categoria dei gestori. La norma proroga il “bonus fiscale” per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per i periodi di imposta 2009 e 2010.
“Si tratta di un obiettivo a lungo perseguito, che in certi momenti è stato messo in forte dubbio. Come Faib- ha dichiarato il Presidente Martino Landi- non abbiamo mai mollato, consapevoli dell’importanza del provvedimento per la categoria in un momento di grande difficoltà economica generale. Alle piccole vicende di parte -persino patetiche- abbiamo opposto un lavoro sul doppio fronte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Economia, con una forte sensibilizzazione parlamentare. E’ un risultato importante dell’impegno congiunto delle Associazioni, a testimonianza del forte valore aggiunto dell’azione unitaria e nonostante qualche pronuncia rinunciataria .”

Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194
Art. 1. Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

Bonus fiscale distribuzione carburanti
Comma 8. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010.

Estratto L n. 448/1998 e ss. modificazioni (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)
Art. 21. Disposizioni varie in materia fiscale.
Comma 1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 :
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

Gli uffici delle Faib Confesercenti sono a disposizione dei gestori per tutte le informazioni necessarie.