L’Agenzia delle Entrate ha emanato, a seguito del confronto con le associazioni di categoria degli operatori di settore, il provvedimento recante “Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.”
Con il provvedimento vengono di fatto prorogati i termini di avvio dell’adempimento in oggetto, differenziati in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogati nel 2018 per singolo impianto.
In particolare, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria:
- a partire dal 1° settembre 2020 per gli esercenti impianti di distribuzione carburante che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- a partire dal 1°gennaio 2021 per tutti gli altri soggetti che non rientrano nel precedente punto.
Resta inalterata la previsione sulla “frequenza di trasmissione” dei corrispettivi in argomento:
- per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento.
Con la nuova direttoriale viene superata la fascia degli erogati superiori ai 3 milioni di litri, che avrebbe dovuto iniziare la memorizzazione dal 1 gennaio e comunicare entro il 30 aprile, che, dunque, è ricompresa in quella oltre 1,5 milioni di litri e dunque scatta dal 1 settembre.
La proroga al 1 settembre di memorizzazione e trasmissione appare illogica nel quadro del provvedimento ed anche incoerente con l’impianto delle scadenze trimestrali.
“Si tratta – ha detto Martino Landi, Presidente Faib- di una risposta a lungo attesa dalla categoria, che aveva posto il problema ripetutamente, ma arriva parziale e insufficiente. Un segnale di attenzione che non coglie le esigenze di tutta la categoria e della necessaria semplificazione che abbiamo più volte dettagliato e richiesto di implementare, tramite i registratori di cassa, nella filiera in automazione e da remoto il processo di registrazione e trasmissione”.
Il provvedimento delle Entrate