Il 30 aprile us il MEF, nell’ambito di un incontro con le associazioni di categoria di Rete Imprese Italia, tra cui la Confesercenti, convocato per ascoltare e analizzare le proposte e i contributi elaborati dalle singole associazioni di categoria ai fini della previsione di esonero dall’adempimento della trasmissione telematica per alcuni tipi di attività, ha reso noto un orientamento chiaramente indirizzato all’esonero dei gestori carburanti. Questi ultimi, dunque, rientrerebbero tra quei soggetti per i quali è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale per quanto riguarda “le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione” (art.2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.696/1996).
Come è noto sulla questione della trasmissione dei corrispettivi nella categoria c’è una forte attenzione per quelle che saranno le determinazioni normative in materia.
La disciplina in materia all’art.2 del D.Lgs. n.127/2015 al comma 1 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate, al cui art. 22 del D.P.R. 633/1972, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Il citato art.2 del D.Lgs. n.127/2015 è stato modificato dall’art. 17 D.L. n. 119/2018 il quale prevede che:
- a partire dal 1° luglio 2019, per i soggetti che superano i limiti previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (volume d’affari annuo superiore a 400.000 €) è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate;
- dal 1° gennaio 2020 l’obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dal volume d’affari.
La stessa norma ha demandato a un decreto del MEF l’individuazione di specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.
Nell’ambito di questa attività rimessa al MEF, il Ministero, su impulso delle Associazioni di categoria, avrebbe determinato in modo chiaro che i gestori carburanti rientrano tra quei soggetti per i quali è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale per quanto riguarda “le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione” (art.2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.696/1996).
Le intenzioni ministeriali, quindi, sembrano quelle di prevedere, con apposito decreto, l’esonero dall’adempimento di trasmissione telematica dei corrispettivi per quei soggetti che già sono esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale ai sensi del D.P.R. n.696/1996. In questo senso nelle settimane scorse le organizzazioni dei gestori carburanti unitariamente avevano richiesto la stessa determinazione. Salvo colpi di scena, quindi, gli esercenti distributori carburante dovrebbero essere esonerati dall’adempimento della trasmissione telematica dei corrispettivi per quanto riguarda la parte oil, senza nessuna modifica sostanziale della situazione attuale. Gli stessi rientrerebbero, invece, nell’adempimento di trasmissione telematica dei corrispettivi solo per la parte non oil, quindi per le c.d. “attività collaterali” quali ad esempio bar, gommisti, etc. che sono attività soggette all’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.
Per avere il quadro definito della norma, con l’elencazione puntuale degli esoneri, ovviamente occorre attendere la pubblicazione del decreto in oggetto.