La Faib Confesercenti, la Fegica Cisl, la Figisc Confcommercio rappresentate ed assistite dall’Avv. Nicola Passerini hanno diffidato e intimato alla Tamoil Italia di concordare con le Associazioni dei gestori i tempi e i modi del rinnovo degli accordi aziendali ex Art. 19 comma III, L. 57/2001, previa fissazione entro e non oltre il corrente mese di luglio di un incontro tra le parti, e di cessare con effetto immediato i comportamenti contestati ed il ricorso a trattative individuali con i singoli gestori sugli aspetti economici di cui all’Art. 17 comma III L. 57/2001.
Nella nota di diffida stragiudiziale le tre Associazioni richiamando l’Art. 1, commi VI e VI-bis del D. Lgs. 32/98 e l’Art. 19 comma III della L. 57/2001, evidenziano come la Tamoil abbia sistematicamente disatteso le previsioni normative e si sia posta fuori dalla normale contrattazione di settore che per legge regola le condizioni economiche tra gestore e Compagnia.
Nella nota di diffida le tre Federazioni, alla luce del disposto legislativo richiamato, sottolineano che, sostanziando le previsioni normative nella loro lineare evoluzione, hanno stipulato accordi interprofessionali con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei titolari di autorizzazione, in particolare l’accordo del 29 luglio 1997 oltre ad aver stipulato accordi aziendali ex Art. 19 comma III L. 57/2001 con le maggiori compagnie petrolifere titolari di autorizzazione.
Le Associazioni dei gestori, con riferimento alla rete ordinaria, in particolare richiamano la vicenda delle relazioni industriali con Tamoil, ricordando che con la Compagnia sono stati sottoscritti l’accordo transitorio del 09.10.2003, scaduto il 31.12.2003; l’accordo del 10.03.2005, scaduto il 30.06.2006; l’accordo del 01.12.2009, solamente integrativo dell’accordo 10.03.2005; che, dunque, gli ultimi accordi aziendali integrali stipulati con Tamoil risultano scaduti in data 30.06.2006 e, più in generale, l’ultimo accordo sottoscritto con Tamoil risale al 01.12.2009.
A fronte di ciò, Faib, Fegica e Figisc negli ultimi anni hanno ripetutamente invitato Tamoil all’apertura di un Tavolo di trattative per la stipula di un nuovo accordo aziendale, da ultimo con nota del 27.01.2014. Tamoil non ha mai dato seguito né riscontro alle suddette richieste, mettendo nel contempo in atto trattative individuali con i singoli gestori volte a disciplinare i medesimi rapporti economici che l’Art. 19 comma III L. 57/2001 riserva in via esclusiva alla contrattazione collettiva. Nella diffida dei tre Presidenti delle Federazioni viene evidenziato che tale comportamento concretizza un utilizzo abusivo della libertà negoziale da parte di Tamoil, volto a disattendere disposizioni inderogabili di legge e, nella fattispecie, quanto prescritto dal Legislatore, da ultimo, con l’Articolo 17 della Legge 27/2012 configurando gli estremi di "abuso di dipendenza economica" di cui alla Legge 192/1998, per la valenza che assume, in questa specifica materia, la richiamata disciplina contenuta nella L.27/2012; e difatti ad avviso di Faib, Fegica e Figisc il combinato disposto dell’obbligo di acquisto in esclusiva unitamente alla fissazione unilaterale del "prezzo al pubblico" fuori dai criteri di equità e non discriminazione non consentono al gestore di competere sul mercato; tale procedura, sommata alla contrattazione individuale (c.d. one to one) determina l’evidente aggiramento della norma sull’obbligo a contrattare collettivamente, così come prescritto dalla Legge, oltre alla violazione del Regolamento CE 330/2010 che pone come vincolo acchè siano riconosciuti ai "rivenditori" condizioni economiche generali che "facilitino" la loro possibilità di competere e, di converso, sanzionano rapporti fra fornitore e rivenditore che riducono tale possibilità.
Alla luce delle considerazioni svolte Faib, Fegica e Figisc denunciano che il comportamento di Tamoil è dannoso tanto per esse quanto per i singoli loro associati, i quali si trovano così privi dei benefici degli aspetti economici dell’attività derivanti dalla contrattazione collettiva.
In ragione delle considerazioni svolte appare configurabile nel comportamento di Tamoil la condotta antisindacale prevista e sanzionata dall’Art. 28 L. 300/1970 e la legittimazione di Faib, Fegica e Figisc ad agire secondo la procedura ivi disciplinata.