Faib, Fegica e Anisa hanno inviato formalmente un atto di significazione e diffida stragiudiziale ad Api, Autogrill, Chef Express, Eni, Esso, Europam, Kuwait Petroleum Italia, Maglione, Tamoil Italia, TotalErg, a non assumere – né direttamente né indirettamente attraverso altri soggetti societari partecipati o comunque controllati – alcun onere, obbligazione e impegno nei confronti di terzi soggetti, ivi compresi quelli inseriti nella documentazione di gara e/o dalle Convenzioni aventi ad oggetto gli affidamenti dei servizi carbolubrificanti presso le aree di servizio autostradali ed affini, che comportino il loro trasferimento in capo al gestore, senza che tali suddetti oneri, obbligazioni e impegni siano perfettamente aderenti al dettato normativo composto dal quadro legislativo e dagli Accordi collettivi interprofessionali ovvero aziendali vigenti e dal quadro legislativo discendenti; o, comunque, in caso di comportamenti assunti in difformità, a sopportare integralmente ed in via esclusiva tutte le responsabilità ed i costi diretti, indiretti, complementari e comunque connessi e/o derivanti dall’accettazione di tali suddetti oneri, obbligazioni e impegni; a non pretendere, né in ogni caso a concludere a pena di nullità – né direttamente né indirettamente attraverso altri soggetti societari partecipati o comunque controllati – contratti di alcun genere ed a qualunque titolo con il gestore, la cui natura giuridica ovvero le cui clausole, in tutto o in parte, siano difformi dal dettato normativo composto dal quadro legislativo speciale di settore e dagli Accordi collettivi interprofessionali ovvero aziendali vigenti e dal suddetto quadro legislativo discendenti; a dare corretto seguito alle disposizioni di Legge che prescrivono l’obbligo per ciascun titolare di concessione/autorizzazione e fornitore, nonché, nel caso specifico, affidatario dei servizi carbolubrificanti, di regolare le condizioni economico/normativo del rapporto contrattuale con il gestore attraverso la definizione di Accordi collettivi aziendali e, di conseguenza, a non sottrarsi né in modo palese né in modo surrettizio alla conclusione di tali suddetti Accordi, nonché al loro tempestivo rinnovo ed adeguamento.
L’avvertenza è che, in difetto, le Federazioni, nonché i gestori ad esse associati, anche in nome e per conto dei quali l’ Atto viene formalmente notificato, promuoveranno ogni iniziativa anche legale in ogni sede giudiziale competente, tanto nazionale quanto comunitaria, a tutela dei diritti dei gestori e delle stesse Organizzazioni di Categoria.
La nota delle tre Associazioni richiama lungamente e puntualmente la complessa normativa di settore così come si è evoluta tra Leggi, Decreti e Accordi interprofessionali, sino all’emanazione del Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015.