Vai al contenuto
Home » Faib e Figisc: note esplicative e riflessioni sull'accordo Eni

Faib e Figisc: note esplicative e riflessioni sull'accordo Eni

Prende il via, con questa prima comunicazione di Faib Confesercenti e Figisc Confcommercio, una serie di note esplicative sulle motivazioni e sui contenuti dell’accordo che le scriventi Federazioni hanno sottoscritto con ENI – accordo che è stato trasmesso alle strutture del territorio in data 29 luglio –, non solo con la finalità di definire il quadro generale nel quale esso è faticosamente e soffertamente maturato, le sue specificità e le questioni ancora rimaste da definire e rimandate alle intese da raggiungere con l’azienda, ma altresì per rispondere alla rappresentazione che ne è stata data e continua ad essere propagandata, sino ai limiti dell’insulto, dalla parte che non ha sottoscritto l’accordo.

ACCORDO DEL 28.07.2009 – ENI R&M – NOTA N° 1

a) LA QUESTIONE DEI DIRITTI 

FEGICA TENTA OGGI DI CONTRABBANDARE L’IDEA DI ESSERE STATA ESTRANEA AL RECEPIMENTO DELLA CLAUSOLA DI RECESSO E CHE FAIB E FIGISC ABBIANO “TRADITO” I DIRITTI DEI GESTORI PER POCHI DENARI. CIO’ E’ DOPPIAMENTE FALSO !

L’ACCORDO, INVECE, SALVAGUARDA I DIRITTI DEL GESTORE, IN QUANTO NE RICONFERMA LA CENTRALITA’ ENTRO IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO, PONENDO AL BANDO LE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, LIMITANDO GLI EVENTUALI EFFETTI DELLA CLAUSOLA DI RECESSO NEL TEMPO, NEL NUMERO E NELLE CIRCOSTANZE.

 

 > Fegica, infatti, afferma di avere sempre sostenuto che “non si possono scam-biare i diritti con niente di diverso dai diritti”.

In questo argomento usato contro l’accordo vi è intenzionale doppiezza nella rappresentazione dell’atteggiamento FEGICA sulla questione dei “diritti”

A nessun titolo Fegica può chiamarsi fuori (dichiarandosi “vergine”) sulla questione della “clausola di recesso”! Se, infatti, tale elemento fosse stato da essa nettamente e pregiudizialmente rifiutato – come oggi essa preferisce accreditare -, nessuna trattativa che avesse anche solo citato tale oggetto all’ordine del giorno avrebbe dovuto da essa essere condotta e prolungata da un anno a questa parte.

Le posizioni tenute da Fegica sulla “clausola di recesso” si possono leggere nell’appendice a questa nota: uno strumento utile per valutare se chi oggi si pro-clama “vergine” lo sia stato davvero.

> Secondo Fegica, nel caso dell’accordo ENI, “lo scambio” è avvenuto “fra diritti della Categoria e pochi (e insufficienti) spiccioli, piuttosto che con la gestione di ‘corsi di recupero’ per Gestori che non hanno raggiunto i traguardi fissati dalla compagnia o con improbabili accordi di partenariato con un’Azienda che intende esclusivamente penalizzare i suoi Gestori, piuttosto che attraverso la cogestione di ‘polizze assicurative’ per i Gestori che rimarranno”.

In questo argomento usato contro l’accordo vi è intenzionale falsità nella rappresentazione dei contenuti dell’accordo in relazione alla questione dei “diritti”.

Quando si usano termini – come sono stati usati in questi giorni – quali “patto scellerato”, “grande imbroglio”, ecc., si tende ad accreditare l’idea, propagandistica e deformante, di un “tradimento” consumato contro i diritti, prima ancora che dell’accettazione di uno “scambio iniquo”.

Per questa ragione, si richiama quale fosse la situazione antecedente.

E’ ben noto che in ben due occasioni l’azienda si stava accingendo a scendere, con tutta la sua forza vendita ed organizzativa, presso ciascun singolo Gestore della sua rete per fargli sottoscrivere condizioni economiche e contrattuali (tra cui la famosa “clausola di recesso”) non negoziate – e, quindi, non verificabili – con le Organizzazioni di Categoria.

Una prima volta all’inizio del mese di giugno, cui, all’iniziativa aziendale che si stava profilando, fu opposta unitariamente una diffida “a riprendere, in via immediata, il confronto negoziale con le Associazioni di categoria finalizzato all’adeguamento delle condizioni economiche ed all’aumento dei margini di gestio-ne” nonché “a non introdurre elementi di negoziazione individuale che possono modificare le attuali condizioni economico-normative che regolano i rapporti tra Azienda e singolo Gestore che debbono giuridicamente essere definiti all’interno di specifici accordi ‘interprofessionali’ di colore stipulati con le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale” (si vedano Faib Informa N. 19 del 19 giugno 2009 e Figisc Anisa News N. 22 del 10 giugno 2009).

Una seconda volta all’inizio della seconda decade del mese di luglio (i Gestori avevano già avuto comunicazione di convocazione dagli assistenti di rete, con la raccomandazione di “portare il timbro”), quando Figisc richiamò l’azienda, peraltro già diffidata stragiudizialmente, a non superare il “punto di non ritorno” che avrebbe avuto l’inequivocabile significato di “cominciare la guerra” (si veda Figisc Anisa News N. 28 del 13 luglio 2009).

In assenza, dunque, di un’ultima possibilità per il negoziato, questo era (e sarebbe divenuto definitivo) lo scenario plausibile: una “campagna estiva” di discesa al Gestore, poco importa se condotta con blandizie o con minacce a seconda dei casi e delle condizioni delle gestioni, poco importa se basata su un blitz per conquistare posizioni (cioè, firme) da cui dettare condizioni più pesanti. Con l’esito di lasciare il Gestore in mano senza filtri all’azienda, di vedere le gestioni che avessero rifiutato di sottoscrivere seccamente disdettate alla scadenza del contratto o, al massimo, convertite in associazioni in partecipazione, nonché di avere estromesso le rappresentanze sindacali da qualunque ruolo diverso da quello di una sofferta e sconfitta funzione di testimonianza.

La riapertura di un negoziato, fermo da maggio, e l’accordo che ne è conseguito hanno evitato che questo accadesse, che si dovesse ricominciare da domani a contendere sulla base di posizioni duramente compromesse o definitivamente perdute. Lo sciopero generale dell’8 e 9 luglio, la minaccia (unitaria) di attuare lo sciopero di colore nazionale, il fermo richiamo a riaprire il negoziato hanno pro-dotto la desistenza da parte dell’azienda a proseguire nella sua azione e a sedersi nuovamente al tavolo.
Persino Fegica ha dovuto riconoscere “timide aperture dell’azienda” ed “elementi di novità nelle posizioni aziendali” (CD Controdistribuzione edizione flash N. 20 del 23 luglio 2009).

Nessun tradimento dei “diritti”, dunque, nell’azione delle Organizzazioni che, dopo una trattativa lunghissima – durante la quale sono sempre stati evidenti gli elementi chiave di questa vicenda -, hanno per contro inteso difendere i diritti e porre le garanzie per la loro validità, raggiungendo con l’azienda un patto che le

impedisse di avere mano libera sul singolo Gestore al di fuori di ogni contratta-zione collettiva e con la fine di ogni regola.

E nessuno “scambio iniquo”.

A partire da quel primo aspetto, relativo al congelamento dei contratti di asso-ciazione in partecipazione, che è sempre stato il primo valore di scambio unita-riamente indicato (si veda più sopra a pagina 3, per la posizione della Fegica su questa aspetto, la citazione di CD Controdistribuzione edizione flash N. 1 del 30 gennaio 2009).

Il testo dell’accordo prevede, su questo punto, espressamente che “Le Parti concordano pertanto sull’opportunità di introdurre una clausola di recesso anticipato a titolo oneroso quale strumento di flessibilità e di ottimizzazione della competitività. A fronte di codesta disponibilità da parte dei Gestori, l’Azienda, confermando di ritenere il Gestore, inteso come autonoma impresa, quale attore centrale del proprio sistema distributivo, si impegna a riservare alla conduzione degli impianti attraverso le associazioni in partecipazione un carattere di sperimentazione e formazione in quantità limitata, e comunque non superiore a quella attuale (200), restando inteso che, laddove lo strumento del recesso dovesse in futuro cessare di essere applicato, siffatta limitazione numerica verrà meno”.

Su quel numero (200) e sull’intero concetto di blocco delle associazioni in partecipazione, oggi Fegica fa gratuita ironia e mistificazione, sostenendo diversi argomenti:

a) che tale impegno era già stato incassato nel 2008,
b) che gli impianti condotti da Agip Rete sono meno di 200,
c) che l’azienda doveva “rinunciare ed abbandonare” questo strumento.

Ora, ad accordo siglato, queste sono le posizioni di Fegica, alle quali contrapponiamo – vedi sotto – quanto già detto e scritto in tutte le salse (perché ripeterlo nel 2009 se “era già stato incassato” nel 2008?) dai medesimi che ora lo rin-negano come ininfluente.

Questo è stato, dunque, uno degli elementi di scambio, e sulla sua importanza basti richiamare il caso Shell, in cui l’utilizzo delle associazioni in partecipazione ha coinvolto ormai la metà della rete.

Quanto agli effetti della “clausola di recesso”, essi sono soggetti a tre ordini di limitazioni:

1. le circostanze determinanti
2. i limiti massimi
3. i tempi di verifica.

Le circostanze determinanti NON SONO il mancato raggiungimento degli obiet-tivi quantitativi e qualitativi previsti dal Piano Base (elementi tutti su cui torne-remo nel dettaglio in seguito in queste comunicazioni), come va diffondendo Fegica, ma sono il mancato raggiungimento per due anni consecutivi di almeno il 90 % degli obiettivi quantitativi o di almeno il 75 % degli obiettivi qualitativi previsti dal Piano Base.

I limiti massimi entro cui può essere esercitato dall’azienda il diritto di recesso, SE ne ricorrano le circostanze determinanti, sono stati fissati in numero NON superiore in nessun caso al 5 % della rete a marchio Agip per il primo biennio di applicazione dell’accordo (avente termine al 31.12.2011); inoltre, a partire dall’anno successivo (dopo il 31.12.2012), tale limite viene sottoposto a verifica e ad eventuale conferma o rideterminazione.

I tempi di verifica sono da considerarsi funzionali a due ordini di fattori:

a) l’effetto della clausola nei rapporti individuali
b) la verifica della clausola nel contesto dell’accordo.

Nell’ambito dei rapporti Gestore – azienda, la clausola comincia ad operare a par-tire dall’esercizio 2010 e le eventuali circostanze che possono determinare effetti di recesso riguardano il biennio 2010 – 2011; non si verificano eventualità di esercizio del diritto di recesso sino a dopo il 31.12.2011.

Nell’ambito della verifica della clausola nel contesto dell’accordo, “alla scadenza del primo triennio di applicazione del presente Accordo, Azienda e Organizzazioni di Categoria dei Gestori” recita il testo “si riuniranno, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in un apposito tavolo di congiunta disamina e valutazione dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate”.

E’ in tale sede (inizio 2013) che, in ordine di importanza, può venire valutato, al minimo, se il limite del 5 % debba essere confermato o rideterminato, ovvero, al massimo, se una verifica complessiva induca ad una revisione dell’accordo in merito alla clausola di recesso, affidando, peraltro, al Ministero un determinante ed autorevole ruolo di mediazione e controllo di questa parte dell’accordo.

E’ questa la caratteristica di “sperimentalità” dell’accordo per la parte contrattuale che reca l’innovazione più rilevante (la clausola di recesso). 

                           APPENDICE
LE POSIZIONI AUTENTICHE DI FEGICA SULLA CLAUSOLA DI RECESSO

La posizione di Fegica sulla clausola di recesso stava – nella prima decade di ottobre 2008 – in questi termini, sui quali si prega di fare massima attenzione:
“…l’Accordo” (con ENI) “contiene elementi di novità metodologica e di sistema, i cui riflessi, vanno ben oltre l’interesse, pure legittimo ed essenziale, di una specifica ‘parte contrattuale’. E’ proprio in questo contesto, che hanno trovato collocazione nell’articolazione dell’intesa anche principi condivisi sui quali costruire un nuovo modello contrattuale, fon-dato su diversi equilibri” e, si noti, “caratterizzato dall’introduzione di innovativi elementi di flessibilità, pur nel rispetto del quadro normativo vigente, capaci di valorizzare l’evoluzione del mercato e gli standard qualitativi. In altre parole, la concretizzazione coerente ed in positivo delle ‘aperture negoziali’ ampiamente avanzate nel documento consegnato alla va-lutazione del settore da Faib, Fegica e Figisc, con il ‘workshop del 15 gennaio scorso”.
(Fegica Notizie Flash N. 25 dell’8 ottobre 2008)

E, dal momento che Fegica, in questo passaggio, citava il workshop del 15.01. 2008 (“Scenari alternativi e nuovi modelli per la rete”), di cui Fegica ed in primis il suo Segretario Generale scrissero i contenuti – si parlava espressamente di “in-serimento di nuovi elementi di flessibilità”. E vi era altresì contenuto un passaggio che testualmente riprendiamo: “… in via alternativa al concetto di ‘disdetta motivata’ po-trebbe essere considerata la corresponsione di un congruo indennizzo, definito con-trattualmente, in funzione della ‘perdita di chances’ collegata ad una porzione del periodo contrattuale seguente non rinnovato”. Un passaggio che sembra preludere, o sugge-rire, in tempi non ancora sospetti, a qualcosa di simile al concetto di “clausola di recesso”.

Secondo Fegica, comunque, anche dopo l’assemblea unitaria dei Comitati di colore Agip e dei gruppi dirigenti tenutasi a Roma il 15 ottobre 2008 (con la presenza di oltre duecento Gestori) – convocata appositamente per discutere del “ruolo cruciale dei diritti”“il confronto”, evitando “i toni accesi, che pure sarebbe stato fin troppo semplice utilizzare” si orientò “responsabilmente, a definire i contorni, gli stru-menti e gli obiettivi dell’ultimo e definitivo tratto di strada da percorrere per chiudere, final-mente, una intesa dalle numerose e complesse valenze”.
(Fegica Notizie Flash N.
27 del 17 ottobre 2008)

Ancora, nel gennaio 2008 Fegica scrive, riguardo al terzo punto della trattativa (definizione della sistemazione economica del pregresso, incremento del margine dal 1° gennaio 2009, parte contrattuale) che “per concludere un’intesa soddisfacente debbano ricorrere almeno tre condizioni” di cui la terza viene identificata nella “sottoscrizione di un’intesa normativa che contenga una clausola di recesso con indennizzo, soltanto a fronte del formale impegno di ENI di rinunciare allo strumento delle ‘associazioni in partecipazione’ per la conduzione degli impianti, il cui uso deve essere limitato, in un ristrettissimo numero di impianti, alla sperimentazione”.
(CD Controdistribuzione edizione flash N. 1 del 30 gennaio 2009)