Faib, Fegica e Figisc hanno, con una nota congiunta, richiamato Retitalia al rispetto del quadro normativo di riferimento, generale e speciale di settore, relativo alla distribuzione dei carburanti della rete ordinaria che prevede – art. 19, comma 3, Legge 57/2001 – che i rapporti economici fra i titolari di autorizzazione ed i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti siano regolati nell’ambito di specifici Accordi Collettivi Aziendali, stipulati con le Federazioni, nella loro qualità di Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le tre Associazioni dei gestori ricordano che negli Accordi Aziendali devono essere regolati sia i criteri di formazione dei prezzi di vendita di cui al Regolamento (CE) n.330/2010, ivi compreso il prezzo massimo, sia i rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività collaterali, che quelli di distribuzione dei carburanti fino al Bonus di Fine Gestione.
Alla luce di quanto evidenziato le tre Federazioni hanno denunciato come, in aperta violazione di quanto contenuto al comma 3 dell’art. 19 della Legge del 5 marzo 2001 n. 57, nonché in palese dispregio dei principi di correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione dei Contratti, Retitalia applichi ed imponga condizioni economiche evidentemente vessatorie, inique e discriminatorie.
La questione si ripropone anche per i gestori Esso degli impianti appena acquistati che operano in vigenza di un contratto siglato ai sensi di legge, che non può in nessun caso essere derogato se non rinnovato.
Ciò premesso, le Federazioni hanno nuovamente avanzato formalmente la richiesta di incontro a Retitalia, informando sia Esso che il Direttore Generale del MiSE, per definire ai sensi e per gli effetti della suddetta Legge 57/2001 l’avvio del negoziato volto a definire il necessario Accordo Collettivo Aziendale riservandosi in alternativa, a tutela dei gestori, di attivare tutte le iniziative ritenute più idonee.
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