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Divieto vendita e somministrazione alcolici nelle aree di servizio autostradali

Sono entrate in vigore le novità previste per la somministrazione e vendita di alcolici disposte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
Al fine della prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool, l’art. 53 della legge sostituisce integralmente l’art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, il quale disponeva il divieto della “vendita al banco” di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6, prevedendo per la violazione di detta disposizione la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5 a 10 milioni di lire (da convertire naturalmente in euro).
A seguito delle modificazioni intervenute, l’articolo 14 dispone, nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, il divieto della vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. La violazione della disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.000 euro.
Nelle aree di servizio autostradali e’ altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche, nonché la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.
In caso di reiterazione, nell’arco di un biennio, di (anche) una delle violazioni delle disposizioni di cui sopra, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione disporrà la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.
Per coordinamento con le nuove norme, è abrogato l’art. 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, il quale prevedeva per gli esercizi commerciali e i locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A (autostrade) di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il divieto della somministrazione di bevande superalcoliche.