La Commissione Industria del Senato, che sta esaminando il testo di legge sulle liberalizzazioni, sul punto della distribuzione carburanti ha raggiunto un importante punto di condivisione introducendo rilevanti novità nel segno dell’equilibrio tra le proposte in campo e le innovazioni richieste dai diversi attori, soprattutto in riferimento all’art. 17 sul vincolo di esclusiva e le relazioni industriali che il legislatore ha voluto rafforzare.
Sono questi alcuni tra i principali contenuti inseriti nel testo governativo dai relatori Filippo Bubbico (Pd) e Simona Vicari (Pdl):
– Viene riaffermata e rilanciata la negoziazione tra aziende e associazioni di categoria come elemento centrale della governance del settore;
– scende da 1.500 a 500 metri quadrati (nel rispetto della normativa tecnica di settore) il limite per le stazioni di servizio che potranno vendere anche tabacchi;
– tra le nuove forme contrattuali, che potranno essere concordate tra le parti con termine al 31 agosto 2012 entro cui depositare al Mse gli accordi sulle tipologie contrattuali, c’è anche quella che consente la vendita non in esclusiva per i gestori che non sono anche proprietari, ma solo a fronte di "adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del marchio" … ;
– ancora, le tipologie contrattuali dovranno assicurare al gestore condizioni eque e non discriminatorie per competere sul mercato di riferimento.
– i comportamenti volti a impedire o limitare le capacità concorrenziali del gestore prefigurano azioni di abuso di dipendenza economica.
All’insegna dell’apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione Industria del Senato quelle del Presidente Faib Martino Landi, che “valutando positivamente la nuova formulazione dell’art 17” preferisce “aspettare la conclusione dell’iter di conversione, almeno in Senato. Per adesso siamo moderatamente fiduciosi, il Parlamento sembra recepire alcune istanza che avevamo avanzato a testimonianza della fondatezza delle questioni e della delicatezza dei temi”
Nel dettaglio il nuovo
Articolo 17
( liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell’approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l’uso del marchio.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001 n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
Nel caso in cui, entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi 90 giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.
Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma precedente, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell’ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009", per l’attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, la quale stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all’ingrosso dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All’articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.lll, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita d
i tabacchi, nel rispetto della normativa tecnica di settore, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
e) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa a! bene e al servizio posto in vendita.",
b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e e), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito da!la legge 214 del 22 dicembre 2011.
e) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agii impianti incompatibili."
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. L’adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l’impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l’adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato dell’anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione amministrativa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune competente.".
5- All’articolo 83 – bis comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo ie seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo".
5-bis. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.
5-ter. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell’articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5 quater. II Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 de! decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i principi generali per l’attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell’autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell’esistenza di adeguate reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l’adeguamento di quelli esistenti.
5-quinquies. AI fine di favorire e promuovere la produzione e l’uso di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano.
5-sexies. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell’Unione europea nonché nel rispetto dell’autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per;
a) l’erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
b) l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.
6. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
Al momento, inoltre, stando ad accreditate indiscrezioni, sembrerebbe rimanere invariato l’Articolo 18 riguardante gli impianti fuori dei centri abitati a cui non possono essere posti vincoli di utilizzo per gli apparecchi automatizzati.
Al comma 7 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola “dipendenti” sono aggiunte le parole “o collaboratori” e sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole:
“Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato”.
Altra tematica particolarmente importante della distribuzione dei carburanti e su cui Faib e Fegica hanno acceso i riflettori riguarda la gratuità della moneta elettronica.
Da qualche giorno, infatti, il coordinamento unitario Faib-Fegica ha promosso una campagna di sensibilizzazione sulla gratuità delle commissioni della moneta elettronica rivolta a tutti i gestori della rete ordinaria e autostradale.
Come noto, la gratuità, per gestore e automobilista delle transazioni inferiori a 100 euro in moneta elettronica nel circuito della distribuzione dei carburanti, era entrata in vigore dal 1°gennaio 2012 con l’approvazione della legge di stabilità 2012 anche a seguito della vertenza sindacale che aveva visto le associazioni di categoria proclamare uno sciopero poi rientrato grazie all’ottenimento del bonus fiscale diventato strutturale e della norma che, per ragioni di sicurezza, dava la gratuità per l’utilizzo della moneta elettronica. L’iniziativa che prevede una locandina da esporre in tutte le stazioni di servizio, in prossimità degli accettatori e delle casse e un volantino da divulgare a tutti i clienti che pagano con carte di credito, a supporto della richiesta che è stata recepita di reintrodurre la gratuità dei pagamenti con carte. Un apposito emendamento infatti stabilisce che “continua ad applicarsi il comma 7 dell’art. 34 della legge 183 del 12 novembre 2011”.