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Distributori di carburanti a elevata automazione (Ghost): tracciato unico per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri

Il provvedimento individua le informazioni da memorizzare e trasmettere  e i soggetti obbligati a effettuare l’adempimento dal 1° luglio 2018

 

agenzia_entrateCon un provvedimento adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell’Agenzia Dogane e Monopoli, sentito il Ministero dello Sviluppo economico è stato dato via libera alle regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione.

La trasmissione dei dati avviene attraverso un unico tracciato, sia per l’acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva digitalizzazione del registro di carico/scarico. Il tutto con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti degli operatori.

Il provvedimento individua le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente (con le relative specifiche tecniche) e anche i soggetti obbligati a effettuare l’adempimento a partire dal 1° luglio 2018. Le specifiche tecniche e operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate.

I dati da memorizzare e trasmettere – In base a quanto previsto dalla Manovra 2018, le informazioni da memorizzare e inviare riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Come per l’obbligo di emissione della fattura elettronica, i nuovi adempimenti saranno obbligatori dal prossimo 1° luglio, limitatamente a un numero contenuto di operatori. Il tracciato unico per la trasmissione dei dati dovrà essere inviato all’Agenzia Dogane e Monopoli con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Sarà poi l’Agenzia Dogane e Monopoli a riversare all’Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza, nel rispetto di misure che garantiscano la sicurezza informatica. Le due Agenzie, declinando il principio once only, attivano l’interoperabilità mirata sia alla riduzione degli oneri in capo agli operatori, sia a incrementare l’emersione di fenomeni fraudolenti.

I soggetti obbligati – La decorrenza dell’adempimento dal 1° luglio prossimo riguarda, come accennato, solo i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service prepagato. Gli impianti interessati sono quelli provvisti di sistemi automatizzati per la rilevazione dei dati, di terminali per il pagamento e di sistemi informatici per la gestione dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020.

Il provvedimento per Faib si presta a più di qualche dubbio interpretativo. Ancora una volta siamo chiamati- ha detto il Presidente Faib, Martino  Landi- a decifrare norme per adempiere agli obblighi di legge. La nuova disposizione per Faib si applica solo agli impianti ghost.  L’unica cosa chiara è la cadenza della trasmissione dei dati che deve avvenire mensilmente con un solo invio entro il mese successivo a quello di riferimento e che riguarda solo questa prima scadenza tutti gli impianti che erogano solo in modalità self Pre-pay tramite accettatori di banconote, dunque ghost. Non viene specificato per esempio a che titolo i gestori dovrebbero operare la trasmissione dei corrispettivi, considerato che  in questi casi siamo in presenza di operatori che presidiano gli impianti fuori dai contratti ammessi dalla normativa speciale di settore; sembrerebbe in questo senso che il nuovo onere dovrebbe  ricadere in capo al titolare della licenza UTF che nella totalità dei casi non gestisce direttamente il punto vendita, ma si avvale, calpestando la norma , di affidare la gestione a terzi con contratto di appalto di servizi, aggirando persino le norme sulla legislazione del lavoro con un evidente evasione contributiva dei soggetti coinvolti.”