Le Camere di Commercio non potranno mettere a ruolo i mancati versamenti del Diritto Camerale 2009 in relazione alla “depurazione” del fatturato dalle accise. Lo ha chiarito con una propria nota il Ministero dello Sviluppo Economico in risposta ad una richiesta urgente di chiarimenti inviata alla Faib in relazione ad un contenzioso insorto presso una Camera di Commercio.
Nello specifico, l’art. 44 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha stabilito, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009 dovuto per l’iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, che, fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell’art. 18 della legge n. 580/93, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti iscritte nella sezione ordinaria del menzionato registro, il fatturato di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al Dm n. 359/01, deve essere inteso al netto delle accise.
Con circolare del 14 luglio 2009, il Ministero dello Sviluppo economico ha poi chiarito che le imprese che avessero già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 potevano compensare le somme versate in eccedenza, entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all’anno successivo. Nel caso in cui tali imprese non si fossero avvalse di tale facoltà, le stesse avrebbero potuto presentare alla competente Camera di Commercio, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
Considerato che dal Ministero dello Sviluppo Economico non sono mai giunte istruzioni inerenti le modalità di calcolo del fatturato “al netto delle accise”, i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti hanno proceduto autonomamente, “depurando” i redditi prodotti nel 2008 dalle accise.
Probabilmente proprio in relazione alla mancanza di istruzioni ministeriali in proposito (ciò che comunque non può comportare il disconoscimento del diritto per le imprese di pagare il diritto camerale secondo i princìpi introdotti dall’art. 44 della legge n. 99/2009) una Camera di commercio ha proceduto nei confronti di un associato FAIB, facendo iscrivere a ruolo il mancato pagamento di parte del diritto camerale 2009.
La FAIB (salva l’impugnazione della cartella, effettuata dal soggetto interessato), con lettera del 16 giugno scorso, esprimendo preoccupazione per la possibilità che quanto accaduto nel caso di specie possa estendersi alle altre Camere di commercio nel momento in cui queste effettueranno i controlli sul pagamento del diritto annuale 2009, ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico di esprimere una posizione chiara e netta sulla vicenda, comunicando al sistema camerale che non è possibile procedere nei confronti di chi ha esercitato un diritto riconosciuto dalla legge senza almeno aver aperto un previo procedimento che consenta all’interessato di esprimere le proprie ragioni.
Il Ministero, riconoscendo le ragioni dei soggetti interessati, come espresse dall’Associazione, con nota del Responsabile della Direzione per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 15 luglio 2011, ha fornito alle Camere di commercio gli opportuni chiarimenti, al fine di evitare che la messa a ruolo automatica del diritto annuale senza gli opportuni approfondimenti comporti sia evitabili contestazioni da parte degli utenti.
Di conseguenza, qualora tra le attività svolte dalle imprese iscritte alla sezione ordinaria del registro delle imprese risulti anche quella di distribuzione di carburanti, le Camere di commercio non disporranno – sulla base dell’incrocio automatico tra i versamenti effettuati ed i dati di calcolo basato sul fatturato risultante dall’Agenzia per le entrate – la messa a ruolo delle somme apparentemente dovute e non versate, prima di aver provveduto alle opportune verifiche, al fine di evitare contestazioni da parte degli utenti, con la possibilità che successivamente debbano essere concessi “discarichi” da parte delle Camere sulle cartelle contestate.
Le Camere di commercio dovranno invece valutare l’opportunità di richiedere ai soggetti potenzialmente destinatari della norma in oggetto (che la lettera ministeriale definisce “agevolazione”, mentre – a nostro avviso – è il mero riconoscimento di un diritto) apposita comunicazione in merito all’importo delle accise detratte dall’importo del fatturato dichiarato ai fini IRAP, desunto dai documenti ufficiali a disposizione degli stessi soggetti.