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Diritti camerali, Faib e Fegica ai ministri Romani e Tremonti: urgente un intervento correttivo strutturale

Con una nota congiunta Faib e Fegica hanno chiesto ai Ministri dell’Economia, Giulio Tremonti, e dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, oltre che al Presidente Unioncamere, un intervento urgente sulla questione dei diritti camerali.
Nella nota le due Associazioni dei gestori denunciano che “la categoria dei distributori carburanti è oggi tenuta al versamento del diritto annuale alle camere di commercio sulla base del proprio fatturato, al lordo delle accise, che come si sa costituiscono, insieme all’Iva, tra gasolio e benzina, il 50% del totale.”
Faib e Fegica hanno richiamato l’ attenzione dei due Ministri su questa che ritengono essere una palese ingiustizia in quanto “la norma stabilisce che il diritto annuale alle Camere di commercio … nel caso segnalato comporta, in mancanza dei necessari ed urgenti interventi, una ingiusta sperequazione ai danni dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti. Il fatturato degli operatori che erogano benzine è, infatti, forzatamente gonfiato dal peso delle accise, oltre che dal dato del costo industriale, che sommati inglobano il 97% del fatturato.” In ragione di ciò le due Federazioni lamentano che “i gestori carburanti sono tenuti, ad oggi, al versamento del diritto annuale in relazione alla definizione di fatturato fornita dall’art.1, comma 1, lettera f), n 4, decreto 11 maggio 2001, n. 359, del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che intende, per fatturato, ai fini del pagamento del diritto in oggetto … “la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.
Le Associazioni del coordinamento unitario ritengono che “riferirsi, ai fini dell’applicazione dei diritti dovuti alle CCIAA, ai ricavi lordi sia non solo eccessivamente penalizzante nei confronti della nostra categoria ma anche poco rispettoso della stessa legislazione fiscale. Essa, infatti, in considerazione della peculiarità dell’esercizio dei gestori di impianti carburanti, ne ha riconosciuto le specificità dell’attività economica, stabilendo, con D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, all’art. 18, comma 8, la possibilità di accedere al regime di contabilità semplificata in virtù del riconoscimento dei ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
Faib e Fegica ricordano che “Lo stesso legislatore è intervenuto una seconda volta a riconoscere la specificità dell’attività in questione, con l’art. 44 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sancendo, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, che, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al Dm n. 359/01, deve essere inteso al netto delle accise” e concludono, in considerazione del notevole aggravio derivante dall’attuale iniqua definizione della norma in merito alla determinazione di fatturato nel caso di specie, chiedendo con forza “che la disciplina prevista dal suddetto art. 44 della legge 99/09 venga ribadita con carattere definitivo e strutturale nel nostro ordinamento.”