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Diritti annuali, Faib sollecita il Governo a nuovo intervento

Con una una nota inviata al Presidente del Consiglio e Ministro ad interim per lo Sviluppo economico On. Silvio Berlusconi, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On Gianni Letta, al Ministro dell’ Economia e Finanze, On.le Giulio Tremonti, al Sottosegretario al Ministero Economia e Finanze, On.le Giuseppe Vegas, al Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, On.le Stefano Saglia, e al Capo di Gabinetto del Ministro del MSE, Dott. Luigi Mastrobuono e al Dott. Giuseppe Tripoli, Capo Dipartimento per le imprese e l’internazionalizzazione, la Faib è tornata a sollecitare la soluzione della questione connessa al diritto annuale per l’ iscrizione al registro delle imprese dei gestori carburanti.
La Faib, nella nota, ricorda che la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, riconoscendo le ragioni dei reiterati appelli fatti dalla categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti, ne accolse le richieste.
Nella missiva si fa presente che “I gestori degli impianti lamentavano come le modalità di applicazione del sistema relativo ai diritti dovuti dalle imprese per l’iscrizione alle camere di commercio (art. 18, comma 4, lett. c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580), correlato per le imprese iscritte alla sezione ordinaria al concetto di “fatturato”, fosse eccessivamente penalizzante per gli operatori appartenenti alla summenzionata categoria commerciale, tenuti ad iscrivere in bilancio l’importo complessivo dei propri ricavi, sebbene questo non rappresenti appieno la sostanza economica delle transazioni effettuate (ed, infatti, il prezzo di vendita dei carburanti è rappresentato, per circa il 97%, da imposte varie (accise, addizionali e IVA) e dal costo del prodotto (in altri termini, per questi operatori, il ricavo vero è rappresentato da un modestissimo “aggio” o “margine”).”
La nota continua sostenendo che “ E’ di tutta evidenza, pertanto, come la vera capacità economica di detti soggetti, ai fini del pagamento del diritto, non sia rappresentata dall’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio (che deve, obbligatoriamente, essere riferita al valore facciale delle transazioni), bensì dal ben più modesto “margine” economico (aggio) sul quale essi possono contare.”
Proprio in ragione di ciò fu stabilito all’art. 44 della legge n. 99 che, “fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise (…)”.
La nota della Faib conclude sottolineando che “Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti di Faib, dette disposizioni “strutturali” non sono mai state approvate ed oggi, a poche settimane dalla scadenza degli obblighi, gli operatori rischiano nuovamente di dover pagare somme non dovute.
A questo proposito, tuttavia, è in spedizione alle sedi Faib territoriali una nota tecnica esplicativa sul corretto comportamento da adottare in merito al pagamento del diritto annuale corrente alla luce della nota su citata e del pagamento pregresso degli stessi.
La nota sarà consultabile nell’area riservata dei soci Faib.