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Diritti annuali 2010 alle Camere di Commercio: in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale

E’ stato pubblicato sabato scorso su GU n. 24, del 30 gennaio 2010, il Decreto del 22 dicembre 2009 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha determinato con efficacia dal 1° gennaio 2010 le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio, ai sensi dell’art. 8 L n. 580/1993 e ss. modificazioni (Riordino CCIAA).
Ricordiamo che, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti l’art. 44 della legge n. 99/09 aveva previsto, fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, che il fatturato di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al dm 11 maggio 2001, n. 359, fosse inteso al netto delle accise.
Una corrispondente disposizione – al momento – non è prevista per l’anno in corso, per cui i gestori iscritti alla sezione ordinaria del Registro imprese sarebbero costretti a pagare il diritto annuale 2010 con riferimento ad un fatturato “non depurato” dalle accise.
Su questo punto gli uffici di Faib sono già al lavoro per richiedere un nuovo intervento – riparatore, come per l’anno scorso – del Ministero.
Ricordiamo che, in relazione al pagamento per il 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare del 14 luglio 2009, aveva chiarito che le imprese che avessero già provveduto al versamento del diritto annuale 2009 prima delle modifiche relative alla definizione di fatturato avrebbero potuto, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compensare le somme versate in eccedenza entro il termine di pagamento dello stesso diritto relativo all’anno successivo (2010).
Inoltre, nel caso in cui tali imprese non si avvalessero di tale facoltà, le stesse – chiariva il Ministero – possono, ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dello stesso decreto n. 359/2001, presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di commercio richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell’obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
Il Ministero, allo stato, non ha ancora chiarito quale sia la documentazione da allegare al fine di comprovare quale sia il fatturato sul quale calcolare l’importo dovuto per il 2009.
Per saperne di più presso le Faib Confesercenti provinciali è attivo il servizio assistenza soci.