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Decreto cartellonistica, il MISE semplifica adempimenti

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota del 23 dicembre u.s. in risposta ad un quesito in tema di cartellonistica, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del DM 17 gennaio 2013 (Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione). La competente Direzione Generale, interpellata in relazione all’ipotesi in cui l’impianto di distribuzione eroghi ogni prodotto praticando un unico prezzo, ha ribadito che in tale fattispecie sarà sufficiente un’unica indicazione ben visibile del prezzo all’interno dell’impianto stesso, senza dover duplicare la cartellonistica, purché sussista una sola modalità di erogazione (o servito o self). Tale risoluzione ministeriale deriva dalla corretta interpretazione dell’Art. 3 comma 3 citato DM 17 gennaio 2013, che prevede la necessaria duplicazione e separazione dei cartelli informativi a tutela dei consumatori nei soli casi in cui sussistano nell’impianto diverse modalità di erogazione, tali da poter indurre gli stessi clienti in errore circa il prezzo applicato ad ogni colonnina. Pertanto, si ritiene che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti potranno limitarsi ad esporre un solo cartello qualora al prezzo unico corrisponda anche un’unica modalità di vendita, senza alcun margine di equivoco per il consumatore.
Inoltre la stessa Direzione del MISE è stata contestualmente interpellata in ordine alla conferma del termine utile di un anno, previsto dall’Art. 5 comma 1 lett. d) citato DM 17 gennaio 2013 ai fini dell’adeguamento della cartellonistica fissa esposta nell’impianto tramite sua integrale sostituzione. A tal proposito, si ritiene che in caso di immediata rimozione dei cartelli non aggiornati rispetto alla norma in esame senza simultanea sostituzione (ad es. al fine di depennare le indicazioni di sconto), permanga tuttavia inalterata la decorrenza dei dodici mesi necessari per progettare, ordinare e reinstallare – previo eventuale rilascio di autorizzazione – la nuova cartellonistica conforme alle richiamate prescrizioni ministeriali. Pertanto tale aggiornamento differito della cartellonistica sui prezzi di vendita, in essere presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, rientra nell’alveo delle sostituzioni che in base al citato Art. 5 comma 1 lett. d) richiedono l’applicazione del previsto termine annuale.