Per tutte le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali e, dunque, anche per i gestori carburanti, vige dal prossimo 30 giugno l’obbligo di accettare i pagamenti effettuati dai consumatori e dagli utenti anche attraverso carte di debito (bancomat); i titolari delle predette attività sono tenuti ad adeguarsi a detto obbligo dotandosi di appositi relativi strumenti (Point Of Sale o POS), come stabilito dall’Art. 9, comma 15-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito nella Legge 27 febbraio 2014, n. 15.
Come è noto, l’Art. 15, comma 4, del DL n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, aveva introdotto detto obbligo, a far data dal 1° gennaio 2014, in considerazione del fatto che l’uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento del rischio di essere vittime di reati.
L’efficacia della norma era legata alla successiva approvazione di uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, al fine di determinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione delle nuove disposizioni.
L’atteso Decreto è stato in effetti approvato il 24 gennaio 2014, per entrare in vigore il 28 marzo, sessanta giorni dopo la sua pubblicazione. Esso ha fornito alcune necessarie definizioni, tra cui quella di consumatore o utente, per tale intendendo la persona fisica che, ai sensi del “Codice del consumo”, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, quella di esercente, ossia il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici, e infine quella relativa al terminale evoluto di accettazione multipla, cioè il terminale POS con tecnologia di accettazione multipla, ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.
L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro, per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
Lo stesso provvedimento prevedeva che, fino al 30 giugno 2014, l’obbligo di accettare i pagamenti anche mediante carte di debito si applicasse limitatamente ai pagamenti effettuati per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi a favore delle imprese e dei professionisti il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento fosse superiore a duecentomila euro. Qualora non fosse intervenuta la proroga disposta dal DL n. 150/2013, dunque, si sarebbero presentate due distinte situazioni: quella delle imprese con fatturato superiore a duecentomila euro, per le quali l’obbligo sarebbe scattato con l’entrata in vigore del decreto, quindi dal 28 marzo, e quella delle altre imprese, con fatturato inferiore, per le quali l’obbligo sarebbe divenuto efficace solo dal 30 giugno 2014.
La proroga ha fatto venir meno il predetto distinguo, per cui dal 30 giugno 2014 l’obbligo vige, come si è detto, indifferentemente per tutte le imprese ed i professionisti.
In definitiva, a partire dal 30 giugno e soltanto oltre il predetto importo di euro 30 sussisterà per tutti gli esercenti e i professionisti l’obbligo di acquisire anche tramite POS i corrispettivi per la vendita di beni e per la prestazione di servizi, permettendo alla clientela, su esplicita richiesta, l’uso del bancomat, salva restando la facoltà di non accogliere transazioni con carta di debito al di sotto di tale soglia.
Resta comunque fermo che ad oggi non è prevista l’applicazione di sanzioni per i casi di eventuale inosservanza dell’obbligo.