Il Tribunale di Torino, con la Sentenza della Sezione Civile n. 263 depositata il 1° febbraio 2016, si è pronunziato favorevolmente in merito all’istanza del gestore di un impianto di distribuzione carburanti, il quale aveva convenuto in giudizio la Società petrolifera concessionaria in seguito alla risoluzione forzata unilaterale in data 16 ottobre 2012 del Contratto di Comodato tra le parti, il cui termine naturale era fissato al 24 giugno 2015.
Nella fattispecie dedotta dinanzi al Giudice ordinario, la Società concessionaria convenuta (Full Oil Srl) è stata infatti condannata a restituire le somme indebitamente percepite per canoni d’affitto non dovuti dal gestore istante (IVIL & C Snc), in quanto relativi al complesso aziendale ‘non oil’ connesso alla distribuzione carburanti (€ 48.541,27), nonché a risarcire il medesimo per il danno patrimoniale patito (€ 228.341,32), ai sensi dell’art. 2033 Codice Civile.
Tale pronunzia costituisce un precedente giurisprudenziale di indubbia rilevanza per il settore, considerato che l’importo dell’anzidetto credito riconosciuto al gestore ricorrente nei confronti della Società convenuta, ai fini del giudizio ordinario ed in conformità al fatturato risultante dal Registro corrispettivi del medesimo gestore, è stato quantificato dal CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) sulla base del vigente Accordo Interprofessionale stipulato tra le rispettive rappresentanze sindacali il 23 luglio 1998.
In particolare, il computo peritale è stato eseguito in proporzione agli importi di cui all’apposita Tabella, acclusa al medesimo Accordo Interprofessionale, relativa all’ammontare dei canoni di affitto concernenti le attività integrative rispetto alla distribuzione carburanti. Non a caso l’Accordo al punto 4 così recita: “I canoni per le attività ‘non oil’, da applicarsi subito per gli impianti nuovi o ristrutturati … sono quelli contenuti nella Tabella allegata.”.
A tal proposito, il Tribunale adito ha confermato che l’applicabilità di tale Tabella da parte del CTU e la conseguente sussistenza del diritto vantato dal gestore non sono minimamente inficiate dalla mancata adesione della convenuta Società petrolifera all’Organizzazione sindacale firmataria dell’Accordo Interprofessionale, poiché tale regolamentazione collettiva costituisce come è noto un ‘unicum’ con le disposizioni di cui al D.Lgs n. 32/1998 e ss. (Distribuzione carburanti), espressamente richiamato nell’anzidetto Contratto di comodato tra la stessa Società Full Oil Srl ed il gestore IVIL & C Snc.
La sentenza, citando a tal fine uno studio elaborato dalla Faib nel 2005, che include l’Accordo Interprofessionale del 23 luglio 1998 nel novero delle intese economiche e normative tra le parti, essendo stato siglato tra l’altro all’indomani dell’entrata in vigore del citato D.Lgs 32/98 che all’art. 1 comma 10, sancisce la nullità di qualsivoglia pattuizione difforme rispetto alle clausole ivi previste quali parte integrante del Contratto di gestione in comodato o cessione gratuita tra le parti.
Per quanto riguarda altresì il risarcimento del danno patrimoniale derivante al gestore dall’illecita condotta della Società concessionaria, culminata nella risoluzione unilaterale del Contratto di comodato, il Giudice ha riconosciuto anche tale diritto ricordando espressamente che l’imposizione di canoni non dovuti per l’esercizio dell’attività ‘non oil’ costituisce “abuso di dipendenza economica” ai sensi dell’art. 9 Legge n. 192/1998 e ss. (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) che ai commi 1 e 2 così recita: “È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.”.
L’applicazione della norma appena riportata dipende nella fattispecie dall’esistenza di clausole di esclusiva, che vincolavano illegittimamente il gestore IVIL & C Snc alla compagnia Full Oil Srl.
Infine, è appena il caso di segnalare che il Tribunale di merito ha condannato la Società concessionaria anche al versamento del bonus di fine gestione (€ 11.346,41), nonché alla restituzione del deposito cauzionale (€ 6.500).
“La sentenza di cui sopra conferma il quadro normativo di riferimento degli accordi e delle Leggi di settore – ha commentato il Presidente Nazionale della Faib Martino Landi – restituendo credibilità al sistema e alla giustizia italiana che, come in questo caso, punisce severamente chi viola le norme e le intese raggiunte in forza di Legge. E’ un messaggio chiaro sia verso le Compagnie che verso i retisti che spesso interpretano la legislazione solo a loro piacimento , calpestando i diritti e la dignità delle persone, soprattutto quelle più deboli e meno protette; ma è anche un messaggio chiaro ai gestori, a non subire soprusi e ad esigere il rispetto dei diritti e a rivolgersi al Sindacato. Infine costituisce un bel messaggio a tutti coloro che in virtù di una posizione dominante cercano di piegare il gestore ai loro tornaconti personali. Abuso di posizione dominante, richiamo agli Accordi collettivi di settore con validità erga-omnes, dipendenza economica, sono tutti concetti che il Sindacato ha saputo implementare nella normativa di settore e ai quali nessuno può permettersi di derogare. La Faib continuerà a difenderli in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, ogni volta che questo sarà necessario, come in questo caso assistendo i nostri associati”.