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Corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate e quella delle Dogane confermano le anticipazioni. Restano le criticità segnalate dalle Associazioni dei gestori.

 

Con provvedimento del 30 dicembre us il direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con quello delle Dogane, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, ha modificato il provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 sulle regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.
Il provvedimento conferma le anticipazioni fatte dalle Agenzie fiscali nel corso dell’incontro con le Associazioni di categoria, riportate sul sito della Faib il 12 dicembre us.
Il testo, a firma dei Direttori delle due agenzie, riportato integralmente in allegato, riporta quanto anticipato nel corso del confronto con le Associazioni di categoria, non recependo le ulteriori osservazioni ed integrazioni proposte dalle Federazioni dei gestori. Rispetto, dunque, a quanto già noto nulla cambia sia in riferimento alla progressività che alla comunicazione trimestrale.

Ricordiamo che Faib, con Fegica e Figisc, aveva proposto il rinvio di sei mesi dell’avvio del provvedimento e richiesto nel frattempo la possibilità di introdurre la memorizzazione elettronica e comunicazione telematica per il tramite del registratore di cassa, in automatico, quale innovazione che realmente avrebbe potuto semplificare l’adempimento, concorrendo concretamente alla lotta all’illegalità, evitando di scaricare sul gestore da una parte le contraddizione del sistema fiscale e dall’altra le arretratezze della rete carburanti. In questo modo, con una regolazione tutta italiana, si manualizza il processo di digitalizzazione, gravando di nuovi oneri il gestore: è con ogni evidenza una situazione insostenibile e persino inutile ai fini della lotta all’illegalità.
Sul provvedimento, pur apprezzando i criteri di modulazione progressiva introdotti, Faib, pertanto, continua ad esprimere criticità per non aver accolto il necessario rinvio richiesto, necessario per cogliere le specificità del settore distributivo italiano. Per la nostra Federazione permane la necessità di disciplinare ulteriori modalità di semplificazione, già a partire dalle prossime settimane per contrastare efficacemente le illegalità sulla rete. In questo senso chiederemo un nuovo incontro all’Agenzia delle Entrate e delle Dogane.

Nello specifico il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riafferma che per la maggior parte dei pv della distribuzione carburanti, rispetto alla media degli erogati della rete, l’obbligo scatta dal 1° gennaio 2021. Sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal primo gennaio 2020, infatti, solo gli impianti con erogati a partire dai 3 milioni di litri venduti nel corso del 2018. Dal 1° luglio 2020 il provvedimento riguarderà gli impianti con erogato superiore al milione e mezzo di benzine e gasoli.
Dal 1° gennaio 2021, l’obbligo sarà valido per tutti gli operatori.
I soggetti con liquidazione trimestrale Iva effettuano, alfine di consentire un avvio graduale, la trasmissione dei dati dei corrispettivi trimestralmente, anziché ogni mese, e pertanto entro il 30 aprile, in riferimento a quelli di gennaio, febbraio e marzo 2020.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico

Dispone

  1. Al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 106701 del 28 maggio

2018, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) I punti 2.2 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti:

2.2 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Al fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono i predetti impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020; con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, si applicano le disposizioni del punto 4.1 del presente provvedimento.

2.3 La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni
di cui al punto 1.1 sono obbligatorie a partire dal 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;

  1. b) dopo il punto 2.3 è aggiunto il seguente:

2.4 Per tutti i soggetti che non rientrano nei precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3, il termine ultimo di avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle informazioni di cui al punto 1.1 è il 1° gennaio 2021.

  1. c) dopo il punto 4.1 è aggiunto il seguente:

4.2 Per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione delle informazioni di cui al punto 1.1 può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

MOTIVAZIONI

L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 introducendo, con il comma 1bis, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
La predetta disposizione prevede, tra l’altro, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono individuati termini graduali per l’adempimento di detto obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
Con il presente provvedimento, anche a seguito del confronto con le associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate in fase di avvio dell’obbligo a carico degli impianti ad elevata automazione, sono definiti termini di avvio dell’adempimento differenziati per soggetto in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato nel 2018 per singolo impianto. Inoltre, anche in considerazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 600 in relazione ai termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, viene data la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota n. 28281 del 23 dicembre 2019, ha fornito parere positivo sul presente provvedimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
˗ Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
˗ Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). b)

Normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 600

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504

Legge 27 luglio 2000, n. 212

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g)

Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Legge 4 agosto 2017, n. 124

Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 dicembre 2019

Il Direttore f.f. dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Roberta De Robertis

(firmato digitalmente)

Il Direttore Vicario dell’Agenzia delle entrate

Aldo Polito

(firmato digitalmente)